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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 26 giugno 2012,  n. 25207

Pneumatici fuori uso (Pfu) e pneumatici ricostruibili - Dlgs 152/2006 - Differenza - Ricostruzione del pneumatico - Trattamento di risanamento di un bene e non di un rifiuto - Caratteristiche concrete - Onere della prova

Deve ormai ritenersi superato l’orientamento giurisprudenziale che ha qualificato come rifiuti gli pneumatici usati ricostruibili, e come operazione di recupero la ricostruzione dei battistrada usurati.
Gli pneumatici che, pur usurati, conservano integre le loro caratteristiche naturali e sono quindi ricostruibili, evidenzia la Cassazione nella sentenza 25207/2012, devono essere considerati beni e non rifiuti (eccettuati i casi in cui il detentore dimostri la palese volontà di disfarsene oppure si tratti di componenti di veicoli fuori uso).
In tali casi la ricostruzione non rappresenta un’operazione di recupero di un rifiuto (come stabilito dalla stessa Corte in occasione della sentenza 46643/2007), ma un trattamento di risanamento di un bene.
Spetta al soggetto detentore dimostrare le circostanze concrete a sostegno della pretesa destinazione alla ricostruzione, con la prova della ricostruibilità potenziale in primis, ma anche attraverso l’indicazione del ricostruttore e la dimostrazione di precedenti conferimenti.

Corte di Cassazione

Sentenza 26 giugno 2012, n. 25207