Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Appalti / Acquisti verdi (Gpp) / Cam
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 4 settembre 2012, n. 4682

Appalto di servizi - Natura giuridica - Concessione di servizi - Differenze -Modalità della remunerazione

Nella concessione di servizi l'operatore si assume in concreto i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull'utenza, nell’appalto l'onere del servizio grava sostanzialmente sull'Amministrazione.
Il Consiglio di Stato (sentenza 4 settembre 2012, n. 4682), nel riformare la sentenza del Tar ha ribadito che la differenza tra appalto e concessione di servizi sta nelle modalità della remunerazione. Quando l'operatore privato si assume i rischi della gestione rifacendosi sull'utente mediante la riscossione di un qualsiasi tipo di canone, tariffa o diritto, allora si ha concessione; si ha appalto se l’onere del servizio grava sull’Amministrazione.
I Giudici, riformando la sentenza di merito, hanno qualificato il contratto (installazione di distributori di bevande in un’università) come concessione di servizi (articolo 30, Dlgs 163/2006): infatti, la gestione del servizio è interamente in capo al soggetto affidatario che corrisponde un importo pecuniario cospicuo in favore dell'Amministrazione e il servizio stesso non è in favore dell’università ma della collettività di utenti universitari.

Consiglio di Stato

Sentenza 4 settembre 2012, n. 4682