Sentenza Corte di Giustizia Ue 11 settembre 2012, causa C-43/10
Direttive 85/337/Cee, 92/43/Cee, 2000/60/Ce e 2001/42/Ce – Azione comunitaria in materia di acque – Nozione di "termine" per l’elaborazione dei piani di gestione dei distretti idrografici
Un progetto di trasferimento di acque da un bacino ad un altro deve considerarsi legittimo, anche se avvenuto prima dell'adozione dei Piani di gestione dei bacini e dei distretti idrografici da parte degli Stati membri ai sensi della direttiva 2000/60/Ce, purché non comprometta l'attuazione della direttiva medesima.
Il progetto di deviazione del corso delle acque all'interno di un bacino idrografico, nel caso di specie un fiume della Tessaglia, afferma la Corte di Giustizia delle Comunità europee con la sentenza 11 settembre 2012(causa C-43/10), non è infatti a priori in contrasto con le previsioni della direttiva; qualora però tale progetto sia idoneo a determinare effetti negativi sulle acque, esso può essere autorizzato solo se è stato fatto il possibile per mitigarne gli effetti negativi e non vi sia altro modo per ottenere una soluzione migliore sul piano ambientale (nel rispetto quindi dell'articolo 4, direttiva 2000/60/Ce).
Corte di Giustizia dell'Unione europea
Sentenza 11 settembre 2012
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