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Appalti / Acquisti verdi (Gpp) / Cam
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 7 gennaio 2013, n. 10

Appalti - Aggiudicazione - Offerta economicamente più vantaggiosa -Valutazione delle offerte - Priorità alle offerte tecniche rispetto a quelle economiche - Necessità - Ragioni - Rispetto principi di trasparenza e imparzialità degli appalti pubblici

Negli appalti aggiudicati secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa, l'esame delle offerte economiche prima di quelle tecniche costituisce una palese violazione dei principi inderogabili di trasparenza e di imparzialità che devono presiedere alle gare pubbliche.
Lo ha ricordato il Consiglio di Stato nella sentenza 7 gennaio 2013, n. 10. Ai sensi dell'articolo 120 del Dpr 207/2010 (regolamento attuativo del Codice appalti, Dlgs 163/2006), nonché secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, nelle procedure indette per l'aggiudicazione di appalti pubblici sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione di gara è tenuta a valutare prima i profili tecnici delle offerte, e solo successivamente le offerte economiche
Non ha rilevanza che la lex specialis non contenga una disposizione che preveda in che ordine di priorità vadano esaminate le offerte, perché esaminare prima le offerte economiche di quelle tecniche è una palese violazione dei principi inderogabili di trasparenza e di imparzialità che devono presiedere alle gare pubbliche. Infatti conoscere preventivamente l'offerta economica consentirebbe alla Commissione di modulare il giudizio sull'offerta tecnica in modo non conforme alla parità di trattamento dei concorrenti. Questa possibilità, ancorché remota ed eventuale, per il solo fatto di esistere inficia la regolarità della procedura.

Consiglio di Stato

Sentenza 7 gennaio 2013, n. 10