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Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 22 gennaio 2013, n. 364

Industria insalubre (articolo 216, Tu leggi sanitarie) - Adeguamento impianti - Richiesta concessione edilizia in difformità da Piano regolatore comunale (P.r.g.) - Diniego del Comune - Legittimità - Sussiste

È pienamente legittimo il diniego di concessione edilizia (ora permesso di costruire) del Comune per l'adeguamento di un impianto industriale rientrante tra le industrie insalubri (articolo 216, Tu leggi sanitarie) se l'intervento è in contrasto col piano regolatore generale.
Si è espresso così il Consiglio di Stato nella sentenza 22 gennaio 2013, n. 364 ricordando che l'articolo 216 del Testo unico delle leggi sanitarie (Rd 1265/1934) consente sì la presenza di industrie insalubri nei centri abitati – pur a certe condizioni – ma non consente deroghe tali dal porre nel nulla il principio che tali lavorazioni devono svolgersi lontano dall'abitato.
La norma in parola è, secondo i Giudici, un precetto che si armonizza con le norme dello strumento urbanistico comunale, in particolare con le norme tecniche attuative (Nta) del piano regolatore, consentendo al Comune, nell'ambito del generale potere pianificatorio, un'ampia potestà di valutazione della tollerabilità o meno di quelle attività, tanto ampia da comprendere anche il divieto assoluto di esercizio delle attività stesse. Pertanto, se le Nta prevedono che industrie insalubri, come quella del caso di specie (ai sensi dell'elenco del Dm 5 settembre 1994), non possono essere realizzate in determinate zone, è pienamente legittimo il diniego del Comune della concessione edilizia.

Consiglio di Stato

Sentenza 22 gennaio 2013, n. 364