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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 9 aprile 2013, n. 16186

Accumulo di materiale non omogeneo proveniente da demolizione - Assimilazione a regime delle terre e rocce da scavo - Insussistenza - Assenza requisiti per essere esonerati dalla normativa sui rifiuti - Reato di discarica abusiva - Articolo 256, comma 3 - Requisiti

La Cassazione ricorda che la non assimilazione degli inerti derivanti da demolizioni di edifici o da scavi di strade con le terre e rocce da scavo, già prevista dal “Decreto Ronchi” (Dlgs 22/1997), è stata ribadita con il Dlgs 152/2006, cd. “Codice ambientale”.
Il principio è sottolineato in due differenti sentenze (n. 16186 del 6 marzo 2013 e n. 19942 depositata il 9 maggio) della Suprema Corte che ha confermato le condanne per gestione illecita di rifiuti e discarica abusiva (articolo 256, commi 1 e 3, Dlgs 152/2006), in due differenti casi di ingente e reiterato accumulo sul terreno di materiali non omogenei, composti da terre da scavo mischiate con materiale da costruzione e demolizione (e rifiuti di altro genere).
Anche se tali accumuli fossero stati composti solo da terre da scavo, sottolinea poi la Suprema Corte, lo smaltimento delle stesse privo dei requisiti previsti per essere esonerate dal regime dei rifiuti conserva comunque rilevanza penale ai sensi dell’articolo 256 del Dlgs 152/2006.

Corte di Cassazione

Sentenza 9 aprile 2013, n. 16186