Dm Sanità 20 marzo 1997
Recepimento della direttiva 91/157/Cee - Pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Ministero della salute
Decreto 20 marzo 1997
(Gu 23 luglio 1997 n. 170)
Il Ministro della sanità
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 concernente attuazione della direttiva Cee76/769 relativa all'immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;
Visto l'articolo 27 della legge 22 febbraio 1994, n.146, che ha introdotto nel citato decreto presidenziale n. 904/1982 , l'art. 1-bis;
Visto il decreto del Ministro della sanità 29 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 1994;
Vista la direttiva del Consiglio del 18 marzo 1991, n. 91/157/Cee relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose;
decreta:
Articolo 1
1. All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, sostituito dall'allegato al decreto del Ministro della sanità 29 luglio 1994, sono aggiunte le voci indicate nell'allegato.
Articolo 2
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato
Denominazione della sostanza dei gruppi della sostanza o dei preparati | Restrizioni |
25. Pile alcaline al manganese destinate ad utilizzazione prolungata a temperature inferiori a 0 °C o superiori a 50 °C ovvero con particolare esposizione agli urti, per le quali il limite è dello 0,05 per cento in peso di mercurio. | Vietata l'immissione sul mercato e l'uso. |
26. Tutte le altre pile alcaline al manganese contenenti più dello 0,25% in peso di mercurio. | Vietata l'immissione sul mercato e l'uso. |