Sentenza Corte di Cassazione 2 maggio 2013, n. 26404
Traffico illecito di rifiuti - Articolo 260, Dlgs 152/2006 - Reato di pericolo - Continuatività - Ingenti quantità - Presupposti - Danno ambientale o minaccia grave di danno - Non rientrano
La Corte di Cassazione esclude che il danno ambientale e la minaccia grave dello stesso possano rientrare tra i presupposti del reato di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”.
Con queste motivazioni la Suprema Corte ha così rigettato il ricorso contro una condanna per traffico illecito di rifiuti (prima articolo 53-bis del Dlgs 22/1997, cd. “decreto Ronchi”, ora articolo 260 del Dlgs 152/2006, cd. “Codice ambientale”), comminata al gestore di una discarica siciliana per aver gestito abusivamente e in via continuativa (tre episodi) ingenti quantità di rifiuti, illegittimamente convogliati in un canale di scolo (sentenza 26404/2013).
L’obiezione secondo la quale la condotta contestata non avrebbe comportato alcuna contaminazione, presentata dal ricorrente, è stata rigettata dalla Cassazione visto che il reato contestato “non richiede il verificarsi di un danno”. Quando la norma parla di ripristino ambientale (comma 4), evidenzia il Giudice, “si riferisce alla sola eventualità in cui il danno o il pericolo si siano effettivamente verificati e non muta la natura del reato da reato di pericolo presunto a reato di danno”.
Corte di Cassazione
Sentenza 2 maggio 2013, n. 26404
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