Sentenza Consiglio di Stato 20 agosto 2013, n. 4181
Informazione ambientale - Accesso - Presupposti - Informazioni genuinamente ambientali - Necessità - Informazioni di tipo commerciale o industriale - Esclusione
L'accesso all'informazione ambientale concesso a tutti ex Dlgs 195/2005 vale solo per il genuino interesse ambientale contenuto nelle informazioni, con esclusione di quelle che possano pregiudicare la riservatezza commerciale o industriale.
Lo ha ricordato il Consiglio di Stato nella sentenza 20 agosto 2013, n. 4181. Il gestore di una discarica chiedeva l'accesso alle informazioni sulla determinazione della tariffa applicata da una società che gestisce un impianto di trattamento di rifiuti connesso al recupero di questi che poi avvia quanto non recuperato allo smaltimento finale nella discarica del ricorrente. I Giudici hanno negato l'accesso all'informazione ambientale ex Dlgs 195/2005.
Per il Collegio la normativa in questione garantisce a tutti l'accesso all'informazione concernente lo stato degli elementi costitutivi dell'ambiente inteso in senso generale, i fattori esterni quali energia, rumore, radiazioni, rifiuti o qualsiasi altro rilascio che possano incidere sull'ambiente stesso. Nel caso di specie invece l'informazione richiesta era relativa alla formazione della tariffa di accesso all'impianto di trattamento rifiuti, rientrando tra le informazioni di tipo industriale e commerciale escluse dall'accesso ambientale (articolo 2, comma 2, n. 5, Dlgs 195/2005).
Consiglio di Stato
Sentenza 20 agosto 2013, n. 4181
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