Cambiamenti climatici
Normativa Vigente

Decisione Commissione Ue 2014/9/Ue

Emission trading - Settori e ai sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio - Modifica delle decisioni 2010/2/Ue e 2011/278/Ue

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Commissione europea

Decisione 18 dicembre 2013, n. 2014/9/Ue

(Guue 14 gennaio 2014 n. L 9)

Decisione recante modifica delle decisioni 2010/2/Ue e 2011/278/Ue per quanto attiene ai settori e ai sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/Ce del Consiglio, in particolare l'articolo 10-bis, paragrafi 1 e 13,

considerando quanto segue:

(1) A norma della decisione 2003/87/Ce, la decisione 2010/2/Ue della Commissione stabilisce un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

(2) A norma dell'articolo 10-bis della direttiva 2003/87/Ce, la decisione 2011/278/Ue della Commissione stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita di quote di emissioni.

(3) Ogni anno è possibile aggiungere un settore o sottosettore all'elenco dei settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio qualora si sia dimostrato mediante una relazione analitica che tale settore o sottosettore soddisfa i criteri di cui ai paragrafi da 14 a 17 dell'articolo 10-bis della direttiva 2003/87/Ce, in seguito a una modifica avente un impatto sostanziale sulle attività del settore o sottosettore.

(4) Alcuni settori che non sono stati ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio al livello Nace-4 nella decisione 2010/2/Ue sono stati disaggregati e sono stati valutati alcuni sottosettori corrispondenti che presentano alcune specifiche caratteristiche distintive aventi un impatto notevolmente diverso dal resto del settore.

(5) Per quanto riguarda i sottosettori "Farina, semolino e fiocchi di patate", "Patate conservate ma non nell'aceto o acido acetico, congelate" nonché "Siero di latte in polvere, granuli o in altre forme solide, anche concentrato o con aggiunta di dolcificanti", tale riesame ha dimostrato che sono chiaramente distinti da altri sottosettori sulla base di caratteristiche specifiche e che soddisfano i criteri quantitativi di cui all'articolo 10-bis, paragrafo 15, della direttiva 2003/87/Ce. È pertanto opportuno aggiungere tali sottosettori all'elenco di settori o sottosettori ritenuti esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

(6) Per quanto attiene al sottosettore "Parti di alberi di trasmissione e manovelle (fucinatura libera di acciaio)", tale riesame ha altresì dimostrato che è chiaramente distinto da altri sottosettori sulla base di caratteristiche specifiche e che soddisfa il criterio quantitativo di cui all'articolo 10-bis, paragrafo 16, lettera b), della direttiva 2003/87/Ce. È pertanto opportuno aggiungere tale sottosettore all'elenco di settori o sottosettori ritenuti esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

(7) Nel 2012 sono stati riesaminati i settori "Produzione di gesso" e "Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia" (rispettivamente codici Nace 2653 e 2662). Detto riesame qualitativo ha dimostrato le complesse caratteristiche del mercato, come gli scambi crescenti, in particolare una tendenza all'incremento nelle importazioni provenienti da paesi aventi costi di produzione inferiori e una maggiore pressione concorrenziale internazionale a fronte di modesti margini di profitto per gli anni esaminati, il che riduce la capacità degli impianti di investire nella riduzione di emissioni. Sulla base dell'impatto combinato di tali fattori è opportuno ritenere detti settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e quindi aggiungerli all'elenco dei settori e sottosettori ritenuti esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

(8) È pertanto necessario modificare di conseguenza le decisioni 2010/2/Ue e 2011/278/Ue.

(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Modifiche della decisione 2010/2/Ue

L'allegato I della decisione 2010/2/Ue è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Modifiche della decisione 2011/278/Ue

L'allegato I della decisione 2011/278/Ue è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2013

 

Allegato I

L'allegato della decisione 2010/2/Ue è modificato come segue:

 

1. La sezione 2 è modificata come segue:

 

a) Prima della voce 15331427 sono inserite le seguenti voci:

Codice Prodcom Descrizione
"15311230 Farina, semolino e fiocchi di patate
15311250 Patate conservate ma non nell'aceto o acido acetico, congelate"

 

b) Dopo la voce 155154 è inserita la seguente voce:

Codice Prodcom Descrizione
"15515533 Siero di latte in polvere, granuli o in altre forme solide, anche concentrato o con aggiunta di dolcificanti"

 

c) Dopo la voce 26821620 è inserita la seguente voce:

Codice Prodcom Descrizione
"28401133 Parti di alberi di trasmissione e manovelle (fucinatura libera di acciaio)"

 

2. Alla sezione 3, dopo la voce 2640 sono inserite le seguenti voci:

Codice Prodcom Descrizione
"2653 Produzione di gesso
2662

Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia".

 

Allegato II

All'allegato I della decisione 2011/278/Ue le voci corrispondenti ai parametri di riferimento per "Gesso", "Gesso secondario essiccato" e "Cartongesso" sono sostituite come di seguito:

 

Prodotti per cui è stato definito un parametro di riferimento Definizione dei prodotti inclusi Definizione dei processi e delle emissioni inclusi (limiti del sistema) Esposizione alla rilocalizzazione del carbonio determinata ai sensi della decisione 2010/2/Ue per gli anni 2013 e 2014 Valore del parametro di riferimento (quote/t)
"Gesso Gessi costituiti da gesso calcinato o solfato di calcio (compresi quelli per edilizia, per l’apprettatura di tessuti o carta, utilizzati in odontoiatria e per la bonifica di terreni), in tonnellate di stucco. Il gesso alfa non è incluso in questo parametro di riferimento Sono inclusi tutti i processi correlati, direttamente o indirettamente, alle fasi di produzione: macinazione, essiccazione e calcinazione 0,048",
"Gesso secondario essiccato Gesso secondario essiccato (gesso sintetico, sottoprodotto riciclato dell’industria elettrica, o materiali riciclati provenienti dai rifiuti edilizi e di demolizione) espresso in tonnellate di prodotto Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, all’essiccazione di gesso secondario 0,017",
"Cartongesso Questo parametro riguarda tavole, lastre, pannelli, piastrelle e articoli simili di gesso o di composizioni a base di gesso, unicamente (non) rivestiti o rinforzati con carta o cartone, ad esclusione degli articoli agglomerati con gesso, ornate (in tonnellate di stucco). Le lastre di gesso con fibre ad alta densità non rientrano in questo parametro di riferimento Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alle fasi di produzione: macinazione, essiccazione, calcinazione e essiccazione delle tavole. Ai fini della determinazione delle emissioni indirette, viene preso in considerazione unicamente il consumo di elettricità delle pompe di calore utilizzate in fase di essiccazione 0,131".