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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte Costituzionale 2 aprile 2014, n. 67

Rifiuti - Determinazione delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti - Articolo 195, comma 2, lettera g), Dlgs 152/2006 - Legge regionale che affida la competenza alla Regione, in via provvisoria - Incostituzionalità - Sussiste

La Corte Costituzionale ha bocciato la Lr pugliese che affida alla Regione il compito di determinare (transitoriamente) le garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.
La Consulta (sentenza 67/2014) non ha condiviso la prospettazione regionale, secondo la quale l’articolo 195 del Dlgs 152/2006, laddove stabilisce la competenza dello Stato a dettare i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie che vanno prestate in favore delle Regioni, dovrebbe applicarsi alle sole attività espressamente obbligate ad iscriversi l’Albo gestori (tra le quali non rientra l'attività di gestione delle discariche).
Per la Corte Costituzionale la ratio della disposizione è invece quella di uniformare la determinazione delle garanzie finanziarie per tutti i gestori, “a prescindere dall’obbligo di iscrizione all’Albo”, e questo è confermato dal tenore letterale della norma stessa, che contiene un riferimento “particolare” – ma non “esclusivo” – ai soggetti obbligati ad iscriversi all'Albo.
La Corte ha quindi dichiarato incostituzionale la disposizione pugliese, “non potendosi riconoscere alcuna potestà legislativa regionale in subiecta materia”, senza esimersi dal sollecitare lo Stato, affinché provveda sollecitamente alla definizione dei criteri previsti dall'articolo 195.

Corte Costituzionale

Sentenza 2 aprile 2014, n. 67

Ambiente - Norme della Regione Puglia - Determinazione delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti - Previsione che la Regione provvede alla determinazione stessa entro 30 giorni, in via provvisoria, mediante adozione di apposito regolamento.