Sentenza Corte di Giustizia 9 aprile 2014, causa C-225/13
Rifiuti - Articolo 7, direttiva 75/442/Cee – Nozione di "piano di gestione dei rifiuti" – Direttiva 1999/31/Ce – Articoli 8 e 14 – Discariche autorizzate o già in funzione alla data di recepimento della direttiva
La direttiva 1999/31/Ce consente alle discariche già esistenti degli Stati membri di derogare al principio generale, in base al quale possono essere autorizzati solo gli interramenti previsti dal piano di gestione dei rifiuti.
Il regime transitorio previsto dalla direttiva 1999/31/Ce, ricorda la Corte di Giustizia nella sentenza 9 aprile 2014 (causa C-225/13), prevede infatti che le discariche già autorizzate o in funzione possano essere oggetto di nuove autorizzazioni sulle stesse particelle, a condizione che le stesse si adeguino nei tempi stabiliti a tutte le condizioni stabilite dalla direttiva, fatta eccezione per i requisiti in materia di ubicazione degli impianti.
Le disposizioni nazionali di deroga per le discariche esistenti, interpreta poi la Cge, non rientrano nella nozione di “piano di gestione dei rifiuti” ai fini della storica direttiva madre sui rifiuti 75/442/Cee (ora sostituita dalla direttiva 2008/98/Ce).
Corte di Giustizia dell'Unione europea
Sentenza 9 aprile 2014, causa C-225/13
(Guue 10 giugno 2014 n. C 175)
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