Dlgs 2 febbraio 2001, n. 31
Qualità delle acque destinate al consumo umano - Attuazione della direttiva 98/83/Ce
N.d.R.: L'entrata in vigore delle modifiche al presente decreto apportate dal Dm 14 novembre 2016 è stata prorogata al 31 dicembre 2018 dal Dm 6 luglio 2017, al 31 dicembre 2019 dal Dm 31 dicembre 2018, al 30 giugno 2020 dal Dm 14 febbraio 2020, al 31 dicembre 2020 dal Dm 24 luglio 2020 e al 30 giugno 2021 dal Dm 7 gennaio 2021.
Si segnala in particolare che il Dm 7 gennaio 2021 (che proroga al 30/6/2021 la partenza del nuovo limite per il Cromo VI) è stato pubblicato il 25 gennaio 2021 (e vigente dalla stessa data). La Redazione ritiene dunque che nel periodo tra il 31 dicembre 2020 e il 24 gennaio 2021 il nuovo valore limite per Cromo VI come definito dal Dm 14 novembre 2016 è stato in vigore.
Al fine di rendere informaticamente evidenti le modifiche succedutesi nel tempo, i decreti sopra citati sono stati riportati due volte (la prima come provvedimento abrogante la precedente proroga, la seconda come provvedimento che inserisce la nuova "partenza" delle modifiche).
Infine, il Dm 30 giugno 2021 ha abrogato il Dm 14 novembre 2016 introducendo un nuovo parametro riferito al valore "Cromo" non più solo al valore "Cromo VI" a decorrere dal 1° luglio 2021.
Le modifiche del Dm 14 novembre 2016 al presente Dlgs 31/2001 sono pertanto state in vigore per il solo 30 giugno 2021.
Il nuovo parametro riferito al "Cromo" (25 µg/l) si applica dal 12 gennaio 2026. Dal 1° luglio 2021 all'11 gennaio 2026 il parametro è 50 µg/l.
Ai sensi di quanto indicato nella nota 12 alla Parte B dell'allegato I del presente Dlgs per le acque confezionate in bottiglie e contenitori il nuovo parametro scatta dal 1° luglio 2021.
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Consiglio dei Ministri
Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31
(So alla Gu 3 marzo 2001 n. 52)
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: