Registro carico e scarico: l’attività è data dal codice Ateco
L’articolo 190 individua i soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico rifiuti. In particolare “le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell’articolo 184”.
Si chiede quale sia il criterio oggettivo che da la possibilità di distinguere i rifiuti da lavorazioni industriali rispetto a quelli provenienti da attività di servizi (es. dalla visura camerale di un azienda viene riportato come codice ATECO dell’attività principale un codice proprio di un attività di servizi (trasporto di persone). L’azienda tuttavia effettua anche attività di manutenzione sui mezzi di trasporto. È corretto non utilizzare il registro di carico e scarico per tutti i rifiuti non pericolosi prodotti dagli uffici?
Risponde Daniele Bagon
La norma di riferimento citata dispone espressamente che l’obbligo di tenuta dei registri di carico/scarico rifiuti ricade sui produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c), d), g) dell’articolo 184 comma 3 Dlgs 152/2006.
Testualmente le lettere c) e d) individuano i rifiuti speciali provenienti da “lavorazioni artigianali” e da “lavorazioni industriali” senza fare espressamente riferimento ai codici Ateco delle attività economiche.
La struttura di classificazione è ad “albero” e parte dal livello 1, più aggregato distinto in 21 sezioni, fino a giungere al livello massimo di dettaglio, punto 6, comprendente 1.226 sotto categorie. Questo codice, adottato dall’Istat, viene fornito all’apertura di una nuova attività e ne rende possibile la classificazione a livello contributivo. Grazie al codice Ateco è possibile stabilire la categoria di pertinenza dell’attività ai fini fiscali e statistici.
Questa classificazione è indicata (con distinzione tra attività primaria e secondaria) per tutte le attività denunciate dall’azienda al competente Registro delle imprese.
Tuttavia le attività da dichiarare al Registro delle Imprese sono quelle che assumono una rilevanza “esterna” e non anche quelle “interne” all’azienda come possono essere considerate tutte quelle attività “svolte in economia” dall’impresa stessa.
Ciò non sembra esimere dall’obbligo di tenuta dal registro di carico e scarico dei rifiuti l’imprenditore che pur ricadendo in una delle altre definizioni elencate dal comma 3 dell’articolo 184, produce rifiuti speciali non pericolosi a seguito di attività svolte “in economia” e riconducibili a “lavorazioni artigianali o industriali”.
Più complesso e controverso il riferimento alla produzione di rifiuti derivanti sostanzialmente non da una tipologia particolare di attività (commerciale, artigianale, industriale ecc.) ma dalla consunzione, obsolescenza, non funzionamento di materiali e/o apparecchiature che si utilizzano (e si consumano) indipendentemente dalla qualificazione statistica dell’attività svolta.
Un atteggiamento prudenziale suggerisce l’annotazione sul registro di carico e scarico anche di questi rifiuti, qualora l’obbligo della tenuta del registro sussista in conseguenza dell’attività dell’impresa qualificabile come artigianale o industriale.
(tratto da "Rifiuti — Bollettino di informazione normativa" n. 217 — 5/14)