Sentenza Corte di Cassazione 12 marzo 2014, n. 11886
Rifiuti organici - Residui di piantagioni - Articolo 185, comma 1, lettera f), Dlgs 152/2006 - Qualificazione come rifiuti - Non confligge - Materiale utilizzato per agricoltura - Non rientra
Se non sono destinati a essere utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o nella produzione di energia, i residui organici di piantagioni non rientrano nell'articolo 185, comma 1, lettera f) del Dlgs 152/2006 e vanno qualificati come rifiuti.
La Cassazione (sentenza 11886/2014) ha così rigettato in sede cautelare il ricorso contro il sequestro preventivo di un automezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti in questione, senza alcuna autorizzazione.
Nel caso di specie, sottolinea la Suprema Corte, “non si tratta di materiale utilizzato per agricoltura, selvicoltura o produzione di energia, essendo invece 'residui di piantagioni', il che non coincide con i tre specifici tipi di residui” indicati dalla stessa lettera f) dell'articolo 185, cioè paglia, sfalci e potature.
In quanto concetto più ampio di quello previsto dal “Codice ambientale”, questo non può comportare, come richiesto dal ricorrente, la non qualificabilità come rifiuto del residuo trasportato.
Corte di Cassazione
Sentenza 12 marzo 2014, n. 11886
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