Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Rumore
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 30 settembre 2014, n. 40329

Rumore - Disturbo intollerabile quiete delle persone - Articolo 659, Codice penale - Configurabilità - Valutazione emissione sonora in rapporto alla media sensibilità del gruppo sociale in cui essa si verifica - Lamentele di una o più persone - Insufficienza

Per configurarsi il reato ex articolo 659, codice penale, il disturbo alla quiete delle persone deve tenere conto in concreto dell'incidenza del rumore sulla media sensibilità del gruppo sociale in cui tale rumore si verifica.
Lo ricorda la Cassazione nella sentenza 30 settembre 2014, n. 40329 che mette sotto esame la fattispecie penale normata dall'articolo 659 del Codice penale. I Supremi Giudici da un lato ribadiscono che il reato in questione è un reato di pericolo: basta che il rumore sia potenzialmente idoneo a disturbare in modo "intollerabile" un numero indeterminato di persone a prescindere dall'effettivo disturbo arrecato alle stesse.
Ma deve trattarsi di pericolo "concreto". Ai fini della configurazione dell'illecito penale non basta che il denunciante vicino di casa si senta "esasperato" dal rumore. Il Giudice deve valutare oggettivamente il luogo da cui proviene il rumore (abitazioni isolate o no), quanto sono vicine le abitazioni, la continuità o meno dell'emissione sonora, la presenza o meno di altri rumori di fondo. In altre parole il rumore va messo in rapporto con la media sensibilità del gruppo sociale in cui esso si verifica, essendo irrilevanti o comunque insufficienti le lamentele di una o più persone.

Corte di Cassazione

Sentenza 30 settembre 2014, n. 40329