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Normativa Vigente

Dlgs 27 gennaio 1992, n. 95

Attuazione delle direttive 75/439/Cee e 87/101/Cee relative alla eliminazione degli olii usati

L'articolo 264 del Dlgs 152/2006 che ha disposto l'abrogazione degli articoli gli articoli 4, 5, 8, 12, 14 e 15 del presente Dlgs 95/1992, stabilisce altresì che restano valide ai fini della gestione degli oli usati, fino al conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi del Dlgs 152/2006 e per un periodo comunque non superiore ad un triennio dalla data della sua entrata in vigore (29 aprile 2006), tutte le autorizzazioni concesse, alla data di entrata in vigore della Parte quarta del Dlgs 152/2006, ai sensi della normativa vigente, ivi compresi il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e il decreto 16 maggio 1996, n. 392. Al fine di assicurare che non vi sia soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del Dlgs 152/2006, i provvedimenti attuativi dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla Parte quarta del Dlgs 152/2006.

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Consiglio dei Ministri

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95

(So alla Gu 15 febbraio 1992 n. 38)

Attuazione delle direttive 75/439/Cee e 87/101/Cee relative alla eliminazione degli olii usati