Regolamento Commissione Ue 1307/2014/Ue
Criteri e dei limiti geografici dei terreni erbosi ad elevata biodiversità
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Commissione europea
Regolamento 8 dicembre 2014, n. 1307/2014/Ue
(Guue 9 dicembre 2014 n. L 351)
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 98/70/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione dalla direttiva 93/12/Cee del Consiglio 1, modificata dalla direttiva 2009/30/Ce, in particolare l'articolo 7-ter, paragrafo 3, lettera c),
vista la direttiva 2009/28/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) Le direttive 98/70/Ce e 2009/28/Ce stabiliscono che i biocarburanti e i bioliquidi possono essere considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi prestabiliti e che gli operatori economici possono beneficiare di un sostegno pubblico solo se rispettano i criteri di sostenibilità fissati in tali direttive. Nell'ambito del presente sistema, i biocarburanti e i bioliquidi possono essere considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi oppure possono beneficiare di sostegno pubblico se non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che nel gennaio 2008 o successivamente presentavano un elevato valore in termini di biodiversità, a meno che si tratti di terreni erbosi non naturali ad elevata biodiversità di cui è dimostrato che la raccolta delle materie prime è necessaria per preservarne lo status di terreno erboso.
(2) La Commissione, in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), ultimo comma, della direttiva 2009/28/Ce e dell'articolo 7-ter, paragrafo 3, lettera c), ultimo comma, della direttiva 98/70/Ce, è tenuta a fissare i criteri e i limiti geografici per determinare i terreni erbosi che si configurano come terreni erbosi ad elevata biodiversità ai sensi dell'articolo 7-ter, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 98/70/Ce e dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/28/Ce.
(3) I terreni erbosi ad elevata biodiversità variano in funzione delle zone climatiche e possono comprendere, tra l'altro, brughiere, pascoli, prati, savane, steppe, terreni arbustivi, tundra e praterie. Queste zone presentano caratteristiche distinte, ad esempio riguardo al livello di copertura boschiva e all'intensità del pascolo e dello sfalcio. Ai fini dell'articolo 7-ter, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 98/70/Ce e dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/28/Ce è pertanto opportuno utilizzare una definizione ampia di terreno erboso.
(4) Le direttive 98/70/Ce e 2009/28/Ce distinguono i terreni erbosi ad elevata biodiversità in naturali e non naturali, fornendo la definizione di ciascuna delle due categorie. Occorre pertanto includere criteri operativi in tali definizioni. È opportuno, ai fini del presente regolamento, considerare impoveriti in termini di biodiversità i terreni erbosi degradati.
(5) Il rispetto dell'articolo 7-ter, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 98/70/Ce e dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/28/Ce è verificato in conformità all'articolo 7 quater, paragrafi 1 e 3, della direttiva 98/70/Ce e all'articolo 18, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2009/28/Ce.
(6) Poiché a livello internazionale non esistono informazioni complete sulle zone geografiche che ospitano terreni erbosi ad elevata biodiversità, il presente regolamento fornisce i limiti geografici solo dei terreni erbosi ad elevata biodiversità per i quali sono già disponibili informazioni.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/Ce,
Ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
Ai fini dell'articolo 7-ter, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 98/70/Ce e dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/28/Ce, si applicano i criteri e le definizioni seguenti:
(1) per "terreni erbosi" s'intendono gli ecosistemi terrestri in cui predomina una vegetazione erbacea o arbustiva da almeno cinque anni continuativi. Il termine include i prati o i pascoli da fieno, ma esclude i terreni utilizzati per altre coltivazioni agricole e i terreni coltivati tenuti temporaneamente a riposo. Esclude inoltre le zone boschive continue di cui all'articolo 17, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2009/28/Ce tranne si tratti di sistemi agroforestali che includono sistemi di utilizzo del suolo in cui gli alberi sono gestiti insieme alle colture o a sistemi di produzione animale in contesti agricoli. La vegetazione erbacea o arbustiva è considerata predominante quando si estende complessivamente su una superficie più grande della copertura della volta degli alberi;
(2) per "intervento umano" s'intendono le operazioni controllate di pascolo, sfalcio, taglio, raccolta o bruciatura;
(3) per "terreni erbosi naturali ad elevata biodiversità" s'intendono i terreni erbosi che:
a) rimarrebbero tali in assenza dell'intervento umano; e
b) mantengono la composizione naturale delle specie nonché le caratteristiche e i processi ecologici;
(4) per "terreni erbosi non naturali ad elevata biodiversità" s'intendono i terreni erbosi che:
a) cesserebbero di essere tali in assenza dell'intervento umano; e
b) non sono degradati, ossia non sono caratterizzati da perdita di biodiversità a lungo termine causata, ad esempio, da pascolo eccessivo, danni meccanici alla vegetazione, erosione del suolo o impoverimento della qualità del suolo; e
c) ospitano una grande varietà di specie, ossia costituiscono:
i) un habitat d'importanza significativa per specie classificate a grave rischio di estinzione, in via di estinzione o vulnerabili nella Lista rossa delle specie minacciate dell'Unione internazionale per la conservazione della natura, oppure in altri elenchi di specie o habitat redatti a fini analoghi e contenuti nella legislazione nazionale o riconosciuti da un'autorità nazionale competente nel paese d'origine delle materie prime; oppure
ii) un habitat d'importanza significativa per specie endemiche o con areale limitato; oppure
iii) un habitat d'importanza significativa per la diversità genetica intraspecifica; oppure
iv) un habitat d'importanza significativa per concentrazioni significative a livello mondiale di specie migratrici o gregarie; oppure
v) un ecosistema significativo a livello regionale o nazionale, gravemente minacciato, o unico.
Articolo 2
Fatto salvo l'articolo 3, i terreni erbosi entro i seguenti limiti geografici dell'Unione europea sono sempre considerati terreni erbosi ad elevata biodiversità:
(1) gli habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/Cee del Consiglio 2;
(2) gli habitat che rivestono un'importanza significativa per le specie animali e vegetali d'interesse unionale di cui agli allegati II e IV della direttiva 92/43/Cee;
(3) gli habitat che rivestono un'importanza significativa per le specie di uccelli selvatici di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio 3.
I terreni erbosi ad elevata biodiversità dell'Unione europea non sono circoscritti entro i limiti geografici di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente articolo. È possibile che anche altri terreni erbosi soddisfino i criteri stabiliti per i terreni erbosi ad elevata biodiversità di cui all'articolo 1.
Articolo 3
Se si dimostra che la raccolta delle materie prime è necessaria per preservare lo status di terreno erboso non occorre fornire alcun altro elemento per comprovare la conformità all'articolo 7-ter, paragrafo 3, lettera c), punto ii), della direttiva 98/70/Ce e all'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), punto ii), della direttiva 2009/28/Ce.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica dal 1° ottobre 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2014