Sentenza Corte di Cassazione 16 gennaio 2015, n. 1987
Rifiuti da costruzione e demolizione - Demolizione - Articolo 8, Dm 5 febbraio 1998 - Portata generale assente - Scelta "di fatto" - Motivazione idonea - Richiesta - Predisposizione e uso di certificato di analisi falso - Articolo 258, comma 4, Dlgs 152/2006 - Sanzione penale - Immutata
Le regole sul campionamento dei rifiuti del Dm 5 febbraio 1998, per la Cassazione, sono prive di portata generale. La scelta sul metodo da utilizzare rappresenta quindi una questione di fatto, che va motivata in maniera idonea.
La Suprema Corte (sentenza 1987/2015) ha così confermato la legittimità del campionamento da parte della P.a. di un cumulo di rifiuti da costruzione e demolizione, effettuato applicando il metodo Irsa Cnr che prevede la setacciatura del materiale), che aveva rivelato una alta concentrazione di sostanze inquinanti.
Il Dm 5 febbraio 1998 sulle procedure semplificate di recupero dei rifiuti, che impone il rispetto delle norme Uni 10802 (in sostituzione del metodo Irsa Cnr) per il campionamento, ha lo specifico scopo di disciplinare le analisi fatte dal produttore in relazione alle sole tipologie di rifiuti dallo stesso decreto individuate, e prendendo a riferimento rifiuti omogenei (liquidi, granulari, pastosi o fangosi) non è applicabile al caso sotto esame.
Il metodo Irsa scelto è invece legittimo, secondo la Corte, perché in presenza di macerie, mattoni e terreni assai eterogenei, la setacciatura costituisce “un passaggio necessario del campionamento”.
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Per punire la predisposizione e l’uso di un certificato di analisi dei rifiuti falso, a prescindere dalla natura pericolosa o meno degli stessi, il Legislatore “ha previsto e continua a prevedere” la sanzione penale.
La Cassazione (sentenza 1987/2015) ha così respinto il ricorso presentato contro una condanna inflitta ai sensi dell’articolo 258, comma 4, Dlgs 152/2006, per l’istigazione posta in essere da un responsabile aziendale nella formazione di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni.
Il certificato di analisi, ricorda la Corte, si distingue dal formulario di trasporto perché “risponde all’esigenza di certezza pubblica e proviene da un soggetto qualificato e abilitato”.
La disciplina della specifica violazione prevista dal “Codice ambientale”, sanzionata con la reclusione fino a 2 anni ai sensi dell’articolo 483 C.p., non è infatti stata abrogata dal Dlgs 205/2010 (attuativo della ultima direttiva Ue sui rifiuti) – come sostenuto dal ricorrente – ma bensì è rimasta “immutata”. La disposizione continua quindi a porsi in rapporto di specialità rispetto al reato di cui all’articolo 481 C.p. (“Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità”).
Corte di Cassazione
Sentenza 16 gennaio 2015, n. 1987
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