Sentenza Corte di Cassazione 9 gennaio 2015, n. 549
Rifiuti speciali - Fanghi da autolavaggio – Sversamento su terreno circostante azienda – Attività di gestione illecita di rifiuti – Articolo 256, Dlgs 152/2006 – Sussistenza
Integra il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata lo sversamento di fanghi da lavaggio sui terreni circostanti l’azienda di autolavaggio.
La Suprema Corte ha con sentenza 9 gennaio 2015, n. 549, confermato la condanna del proprietario di un autolavaggio per violazione dell'articolo 256 Dlgs 152/2006.
I Giudici hanno accertato che la maggior parte dei reflui provenienti dall'attività di autolavaggio si disperdeva sui terreni circostanti ed inoltre non era in alcun modo documentato il corretto smaltimento dei fanghi presenti nella vasca di raccolta, che avrebbero quindi dovuto essere trattati come rifiuto liquido.
L'imputato si è visto così condannare per attività illegale di gestione di rifiuti speciali (fanghi da lavaggio), a nulla valendo l'autorizzazione alla costruzione della vasca contenente i liquami, non potendo certo sostituire le autorizzazioni richieste dal Dlgs 152/2006.
Corte di Cassazione
Sentenza 9 gennaio 2015, n. 549
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