Sentenza Corte di Cassazione 23 febbraio 2015, n. 7912
Rumore - Attività produttiva rumorosa - Reato ex articolo 659, comma 2, Codice penale - Condizioni - Esorbitanza del rumore rispetto alle previsioni di legge o prescrizioni dell’Autorità - Mero superamento dei limiti massimi o differenziali - Reato penale - Esclusione - Illecito amministrativo
Il reato ex articolo 659, comma 2, Codice penale si configura solo se il rumore da attività produttiva è esorbitante rispetto alle disposizioni di legge o alle prescrizioni dell'Autorità.
La Cassazione (sentenza 27 febbraio 2015, n. 7912) torna a fare il punto sull'articolo 659, Codice penale, cassando la sentenza di merito che aveva condannato la titolare di un bar per i rumori dei condizionatori dell'esercizio commerciale. I Supremi Giudici ribadiscono ancora una volta che il reato ex articolo 659, comma 2 Codice penale (rumore da attività produttiva autorizzata) si configura solo in caso di rumori esorbitanti rispetto alle disposizioni di legge o alle prescrizioni dell'Autorità. Se sono superati solo i limiti massimi o differenziali fissati da leggi o decreti in materia scatta l'illecito amministrativo ex articolo 10, legge 447/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico).
Si configura invece l'illecito di cui al comma 1 dell'articolo 659, Codice penale a carico del titolare dell'attività produttiva regolarmente autorizzata quando il fatto costitutivo dell'illecito sia diverso dal mero superamento dei limiti del rumore, per effetto di un esercizio dell'attività produttiva che ecceda le sue normali modalità o ne costituisca un uso smodato.
Corte di Cassazione
Sentenza Corte di Cassazione 23 febbraio 2015, n. 7912
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: