Sentenza Consiglio di Stato 4 giugno 2015, n. 2748
Rifiuti pericolosi - Spedizioni transfrontaliere di oli destinati alla rigenerazione - Articolo 12, regolamento 1013/2006/Ce - Obiezione della Regione - Miglior risultato ambientale possibile - Preminenza della tutela dell'ambiente sulla libera circolazione delle merci - Legittimità
Il “veto” della Regione Lombardia a una spedizione di oli minerali usati verso la Germania, secondo il Consiglio di Stato, è giustificato alla luce della preminenza della tutela dell’ambiente sulla libera circolazione delle merci.
Il Consiglio di Stato (sentenza 2748/2015) ha così definitivamente respinto il ricorso contro un’obiezione sollevata dalla Regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento 1013/2006/Ce sulle spedizioni di rifiuti, nei confronti di una spedizione transfrontaliera di oli usati (rifiuti pericolosi) destinati al trattamento a fine di recupero in Germania.
L’operato della Regione, “che attiene alla specifica e particolare fattispecie amministrata”, è quindi da considerarsi legittimo secondo il Giudice amministrativo, anche alla luce della acclarata disponibilità, in ambito regionale, di un impianto di trattamento degli stessi oli che, tra l’altro, ottiene migliori percentuali di rigenerazione.
Il tutto in applicazione del principio, di matrice internazionale, secondo il quale la minima movimentazione dei rifiuti pericolosi altro non è che una “declinazione dell’obbligo di adottare l’opzione che permetta di conseguire il miglior risultato ambientale possibile”.
Consiglio di Stato
Sentenza 4 giugno 2015, n. 2748
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