Sentenza Corte di Cassazione 6 maggio 2015, n. 18669
Rifiuti - Coperture in cemento amianto - Rimozione - Norme tecniche - Dm 6 settembre 1996 - Incapsulamento - Non necessario - Reato di traffico illecito di rifiuti - Articolo 260, Dlgs 152/2006 - Caratteristiche
Nel caso di bonifica di coperture in cemento amianto, la legge consente la rimozione eseguita mediante apposita “bagnatura” - dettagliatamente regolamentata - e successivo imballaggio o rivestimento con teli di plastica sigillati.
Con questa motivazione la Corte di Cassazione (sentenza 18669/2015) ha accolto il ricorso contro un sequestro preventivo di un sito minerario dismesso, giustificato – secondo il Tribunale – dal mancato incapsulamento del cemento amianto durante le operazioni di rimozione dal sito.
Secondo la Suprema Corte, invece, nel caso di rimozione di coperture in cemento amianto, “le formalità dell’incapsulamento, pur se indubbiamente rispondenti ad esigenze precauzionali di natura tecnica, non sono necessarie” alla luce del Dm 6 settembre 1996 (Cessazione dell’impiego dell’amianto). La circolare 7/1995 del MinSalute, richiamata dal ricorrente, ha un campo di applicazione diverso perché si riferisce agli interventi di rimozione di amianto da “impianti tecnici”.
Corte di Cassazione
Sentenza 6 maggio 2015, n. 18669
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