Sentenza Corte di Cassazione 29 luglio 2015, n. 16052
Distributori di benzine - Cisterna forata - Inquinamento terreno limitrofo - Risarcimento danni - Articolo 2050, C.c. - Presunzione di colpa - Sussistenza - Nozione di attività pericolose - Natura e mezzi adoperati - Rilevanza
La presunzione di colpa – ai fini del risarcimento del danno – stabilita dall’articolo 2050 C.c. si applica a tutte le attività pericolose per loro stessa “natura” o dei mezzi adoperati, a prescindere dalla qualifica ex lege.
A dirlo è la Corte di Cassazione (sentenza 16052/2015), secondo la quale la norma che obbliga al risarcimento del danno qualunque soggetto che svolga una “attività pericolosa” (salvo che provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo), si applica nel caso di sversamento di idrocarburi da parte di una cisterna di un impianto di distribuzione carburanti.
L’articolo 2050 C.c. (“Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose”), precisa la Suprema Corte, si applica non solo a tutte le attività qualificate come pericolose dalla legge (“Tu di pubblica sicurezza” o leggi speciali), ma anche a tutte le attività che per natura o mezzi “comportano una rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la loro spiccata potenzialità offensiva”.
Il soggetto confinante che ha subito un danno derivante dall’inquinamento del proprio fondo (e delle falde acquifere), per usufruire di tale presunzione, deve comunque provare il “nesso eziologico” tra l’esercizio dell’attività pericolosa e l’evento per cui chiede di essere risarcito.
Corte di Cassazione
Sentenza 29 luglio 2015, n. 16052
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