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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 28 settembre 2015, n. 4504

Rifiuti – Abbandono su area di terzi – Responsabilità del titolare di diritto di godimento del sito interessato ex articolo 192 Dlgs 152/2006 – Osservanza della ordinaria diligenza in vigilando ex articolo 2051 C.c. - Obbligo di rimozione – Insussistenza -

Il titolare di un diritto personale di godimento (detenzione) su un terreno dove giacciono rifiuti abbandonati da terzi, non ha un obbligo di rimozione degli stessi, laddove gli sia imputabile solo una generica culpa in vigilando.
Con sentenza 28 settembre 2015, n. 4504 il Consiglio di Stato ha ritenuto che la società detentrice di un terreno di proprietà del Comune non ha un obbligo di rimozione dei rifiuti ex articolo 192 Dlgs 152/2006, laddove si sia adoperata per vigilare sull’area (tramite recinti) e non abbia potuto comunque evitare l’abbandono di rifiuti da parte di terzi. L’obbligo di custodia di cui all’articolo 2051 C.c. non può estendersi ad un quid pluris rispetto alla normale diligenza, dovendo così i Giudici orientarsi a ritenere sufficiente la recinzione predisposta e insussistente una qualsivoglia responsabilità in capo alla società detentrice.
Nel caso di specie, l’occupazione abusiva da parte di oltre 700 persone del terreno in questione e il relativo abbandono di rifiuti, non possono costituire il presupposto fondante dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, avendo i Giudici ritenuto che la situazione esulasse dalla semplice culpa in vigilando.

Consiglio di Stato

Sentenza 28 settembre 2015, n. 4504