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Responsabilità 231
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 29 ottobre 2015, n. 43689

Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 -   Elemento del vantaggio ex articolo 5  - In caso di profitto solo fortuito ex articolo 5 Dlgs 231/2001 - Vantaggio fortuito -  Insussistenza

Affinché un Ente possa esser ritenuto responsabile ex articolo 5 Dlgs 231/2001 del reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, è necessario che il vantaggio conseguito non sia fortuito.
La Corte di Cassazione ha con sentenza 29 ottobre 2015, n. 43689 ricordato come nell’accertamento della responsabilità dell’Ente ai sensi dell’articolo 5 Dlgs 231/2001, vada valutato l’interesse ed il vantaggio ottenuto dall’impresa dalla commissione del reato. La responsabilità va esclusa se le persone (manager o sottoposti) hanno agito nell’esclusivo interesse proprio o di terzi, facendo venir meno lo schema di immedesimazione organica, e  quindi pur essendoci un vantaggio per l’Ente, questo è del tutto fortuito.
Nel caso in esame, la compravendita da parte della società sportiva di 22 giocatori a prezzi maggiorati integra il reato di false comunicazioni sociali; ma i Giudici rilevano che le plusvalenze dichiarate concorrono a formare il reddito, con conseguente maggiore tassazione. Non escludono che nel complesso meccanismo realizzato possa esserci un vantaggio, ma questo deve ritenersi fortuito e cassano perciò senza rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione

Sentenza 29 ottobre 2015, n. 43689