Sentenza Corte di Cassazione 29 ottobre 2015, n. 43689
Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Elemento del vantaggio ex articolo 5 - In caso di profitto solo fortuito ex articolo 5 Dlgs 231/2001 - Vantaggio fortuito - Insussistenza
Affinché un Ente possa esser ritenuto responsabile ex articolo 5 Dlgs 231/2001 del reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, è necessario che il vantaggio conseguito non sia fortuito.
La Corte di Cassazione ha con sentenza 29 ottobre 2015, n. 43689 ricordato come nell’accertamento della responsabilità dell’Ente ai sensi dell’articolo 5 Dlgs 231/2001, vada valutato l’interesse ed il vantaggio ottenuto dall’impresa dalla commissione del reato. La responsabilità va esclusa se le persone (manager o sottoposti) hanno agito nell’esclusivo interesse proprio o di terzi, facendo venir meno lo schema di immedesimazione organica, e quindi pur essendoci un vantaggio per l’Ente, questo è del tutto fortuito.
Nel caso in esame, la compravendita da parte della società sportiva di 22 giocatori a prezzi maggiorati integra il reato di false comunicazioni sociali; ma i Giudici rilevano che le plusvalenze dichiarate concorrono a formare il reddito, con conseguente maggiore tassazione. Non escludono che nel complesso meccanismo realizzato possa esserci un vantaggio, ma questo deve ritenersi fortuito e cassano perciò senza rinvio la sentenza impugnata.
Corte di Cassazione
Sentenza 29 ottobre 2015, n. 43689
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: