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Disposizioni trasversali
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 3 novembre 2015, n. 44417

Reato - Elemento soggettivo - Dolo intenso - Esclusione della punibilità del fatto ex articolo 131-bis, Codice penale - Inapplicabilità

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’articolo 131-bis, Codice penale non si applica quando, seppur in presenza di fatto tenue, il dolo è intenso.
La Corte di Cassazione ha con sentenza 3 novembre 2015, n. 44417 sottolineato come la particolare tenuità del fatto non ha natura di causa di giustificazione (il fatto particolarmente tenue è ancora offensivo, sicché permane l’antigiuridicità della condotta), ma costituisce mera condizione di non punibilità. Alla luce di questa considerazione la nozione di tenuità del fatto non si identifica con quella di inoffensività del fatto, potendo aversi un fatto tenue commesso con dolo intenso per cui è stata comminata una pena edittale minima a cui non si applica la condizione di esclusione della punibilità della tenuità.
Si ricorda come la disciplina della tenuità si possa applicare ai reati con pena massima edittale pari a 5 anni, rientrando quindi nel novero anche alcuni reati ambientali previsti dal Dlgs 152/2006.

Corte di Cassazione

Sentenza 3 novembre 2015, n. 44417