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Gestione dei rifiuti, tutte le novità proposte dalla Commissione Ue con il pacchetto 'economia circolare'

Il 2 dicembre 2015 la Commissione europea ha presentato il nuovo pacchetto di misure per incentivare una "economia circolare" Ue, composto da un Piano d'azione europeo che comprende azioni, strategie e nuove proposte normative che l'Esecutivo Ue intende realizzare entro la fine del mandato (31 ottobre 2019) mettendo sul piatto più di 6 miliardi di euro, e da quattro nuove proposte di direttiva che mirano ad operare un più immediato "restyling" complessivo della disciplina normativa europea in materia di gestione dei rifiuti.

 

Le quattro proposte di direttiva, che sono state trasmesse al Consiglio Ue e al Parlamento europeo per l'iter di approvazione, prevedono la modifica di ben sei direttive europee che si occupano di rifiuti. Oltre alla corposa revisione della direttiva "madre" in materia di rifiuti (2008/98/Ce), infatti, la Commissione propone di intervenire sulle direttive di riferimento per le discariche (1999/31/Ce), gli imballaggi (94/62/Ce), i veicoli fuori uso (2000/53/Ce), le pile e gli accumulatori (2006/66/Ce) e i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cosiddetti "Raee" (2012/19/Ue).

 

Pur rimanendo in attesa della pubblicazione ufficiale in lingua italiana delle proposte di direttiva (al momento disponibili solo in lingua inglese), passiamo in rassegna tutte le novità proposte dalla Commissione europea che si evidenziano da una prima disamina del documento.

 

1) Modifiche alla direttiva 2008/98/Ce in materia di gestione dei rifiuti

 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio Ue di modifica della direttiva 2008/98/Ce in materia di rifiuti

Status: presentata dalla Commissione Ue il 2 dicembre 2015

Oggetto Articolo della proposta di direttiva La novità
Esclusioni dal campo di applicazione 1, p. 1 Attraverso l'integrazione dell'articolo 2 della direttiva 2008/98/Ce, le "materie prime per mangimi" ai sensi del regolamento 767/2009/Ce (cioé i "prodotti di origine vegetale o animale, il cui obiettivo principale è soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, contenenti o meno additivi per mangimi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, in quanto tali o previa trasformazione, oppure alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto di premiscele" ) vengono escluse dal campo di applicazione del provvedimento.
Definizioni 1, p. 2

Attraverso la modifica dell'articolo 3 della direttiva, due definizioni ufficiali della disciplina vengono modificate, ed altre cinque vengono aggiunte.

Partiamo dalle novità assolute che riguardano le definizioni di:

1) "rifiuto urbano", suddiviso in 3 categorie:

— rifiuti misti e rifiuti da raccolta differenziata prodotti dalle famiglie (rifiuti ingombranti e di giardinaggio compresi);

— rifiuti misti e rifiuti da raccolta differenziata prodotti da altre fonti che sono equivalenti per "natura, composizione e quantità" a quelli prodotti dalle famiglie;

— rifiuti da pulizia dei mercati, rifiuti da pulizia e spazzamento delle strade (compresa la raccolta dei cestini stradali), rifiuti da manutenzione di parchi e giardini.

Si precisa che nei rifiuti urbani non rientrano:

— i rifiuti della rete fognaria (fanghi da trattamento compresi);

— i rifiuti da costruzione e demolizione.

2) "rifiuto non pericoloso": rifiuto che non possiede alcuna delle caratteristiche di pericolo elencate nell'allegato III della direttiva;

3) "rifiuto da costruzione e demolizione": rifiuto che rientra nelle categorie apposite previste dall'elenco europeo dei rifiuti (il riferimento va inteso al capitolo 17 della decisione 2014/955/Ue, "Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)").

4) "processo finale di riciclaggio": operazione di riciclaggio che inizia quando nessuna ulteriore operazione meccanica di cernita è necessaria e il materiale da rifiuto entra in un processo di produzione ed è effettivamente ritrasformato in prodotto, materiale o sostanza;

5) "colmatazione": operazione di recupero di rifiuti idonei che vengono utilizzati in aree sterrate o per scopi ingegneristici, nella progettazione dei giardini o nelle costruzioni, in sostituzione di altri materiali non rifiuti che altrimenti sarebbero stati utilizzati per tale scopo.

Le modifiche delle definizioni già vigenti riguardano:

1) la nozione di "rifiuto organico", dove è prevista l'aggiunta di un passaggio finale che "apre" il campo di applicazione della nozione a tutti i rifiuti diversi da quelli già elencati nella norma (fondamentalmente rifiuti verdi e alimentari), purché in possesso di caratteristiche di biodegrabilità simili in quanto equivalenti per "natura, composizione e quantità".

2) la nozione di "preparazione per il riutilizzo", che da un lato si allarga a comprendere anche i "prodotti" e i "componenti di prodotti", dall'altro si restringe ai soli rifiuti (o prodotti) raccolti da operatori autorizzati alla preparazione per il riutilizzo o nell'ambito di un sistema di deposito/rimborso.

Gerarchia dei rifiuti 1, p. 3 Attraverso l'integrazione dell'articolo 4 della direttiva, gli Stati membri vengono obbligati a fare uso di strumenti economici adeguati per incentivare l'applicazione della gerarchi prevista. Tali strumenti dovranno essere trasmessi alla Commissione Ue con cadenza quinquennale, per la prima volta entro 18 mesi dall'entrata in vigore della nuova direttiva.

 

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