Delibera Autorità energia 18 maggio 2012, n. 203/2012/R/EFR
Adeguamento delle regole del mercato dei titoli di efficienza energetica e del regolamento delle transazioni bilaterali
Ultima versione coordinata con modifiche al 21/02/2026
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)
Delibera 18 maggio 2012, n. 203/2012/R/EFR
(Pubblicata sul sito dell'Autorità il 21 maggio 2012)
Adeguamento delle regole del mercato dei titoli di efficienza energetica e del regolamento delle transazioni bilaterali
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas
Nella riunione del 18 maggio 2012
Visti:
— la legge 14 novembre 1995, n. 481;
— la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/2009);
— il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
— il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
— il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (di seguito: Dlgs 20/2007);
— il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (di seguito: Dlgs 115/2008);
— il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: Dlgs 28/2011);
— i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
— il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" ed il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" (di seguito: Ddmm 20 luglio 2004);
— il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 recante "Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004" (di seguito: Dm 21 dicembre 2007);
— il decreto ministeriale 4 agosto 2011 e il decreto ministeriale 5 settembre 2011 (di seguito: Dm 5 settembre 2011), inerenti, rispettivamente, la cogenerazione ad alto rendimento ed il relativo regime di sostegno previsto dall'articolo 30, comma 11 della legge 99/2009;
— il decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 recante "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222" (di seguito: Dm 12 novembre 2011);
— la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 16 dicembre 2004, n. 219/04 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 219/04);
— la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2005, n. 67/05, di approvazione della proposta di "Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica" predisposta dalla società Gestore del mercato elettrico Spa (di seguito: Gme), ai sensi dell'articolo 10, comma 3, dei Ddmm 20 luglio 2004 (di seguito: Regole di funzionamento del mercato dei Tee) e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere e), s) e t), l'articolo 3, comma 5, l'articolo 24, comma 1 e l'articolo 8, commi 4 e 5 delle suddette regole;
— la deliberazione dell'Autorità 23 maggio 2006, n. 98/06 e successive modifiche e integrazioni;
— la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2007, n. 345/07 (di seguito: deliberazione 345/07) e, in particolare, l'Allegato A, di cui all'articolo 3, comma 2;
— la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2008, EEN 5/08, di approvazione della proposta di "Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali di titoli di efficienza energetica" (di seguito: Regolamento delle transazioni bilaterali di Tee), presentata dal Gme, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della deliberazione dell'Autorità 345/07 e, in particolare, l'articolo 12, comma 1 e l'articolo 13, comma 1 del suddetto regolamento;
— la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2009, EEN 1/09 (di seguito: delibera EEN 1/09);
— la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2011, EEN 9/11 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'allegato A (di seguito: Linee guida);
— la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 197/2012/R/efr (di seguito: deliberazione 197/2012/R/efr).
Considerato che:
— con la deliberazione 197/2012/R/efr l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti di adeguamento della regolazione del meccanismo dei titoli di efficienza energetica (di seguito anche Tee) alle disposizioni del Dm 5 settembre 2011 in materia di sostegno economico alla cogenerazione ad alto rendimento e per consentire un efficace monitoraggio degli impatti di tali disposizioni sul medesimo meccanismo;
— con la citata deliberazione 197/2012/R/efr, l'Autorità ha previsto di tener conto dei seguenti obiettivi generali nella formazione dei provvedimenti di cui al precedente alinea:
a. tenere traccia, in modo efficace, dell'impatto dell'attuazione del Dm 5 settembre 2011 sul funzionamento e sui risultati del meccanismo dei Tee;
b. preservare la capacità del meccanismo dei Tee di contabilizzare, in modo trasparente, le riduzioni dei consumi delle diverse forme di energia conseguite nell'ambito del meccanismo;
— con il Dm 5 settembre 2011, è stata data attuazione a quanto previsto dal Dlgs 20/2007 e dalla legge 99/2009, introducendo un nuovo regime di sostegno economico per la cogenerazione ad alto rendimento (di seguito anche Car), la cui gestione è affidata alla società Gestore dei Servizi energetici Spa (di seguito: Gse) e che prevede, in particolare, che:
a. ai soggetti proprietari o detentori di impianti riconosciuti come Car, il Gse rilasci certificati bianchi "[…] ascrivibili alla II tipologia così come definita dalle regole di funzionamento di cui agli articoli 10, comma 3, dei decreti 20 luglio 2004 […]";
b. l'ammontare dei certificati bianchi, di cui alla precedente lettera a, sia determinato dal Gse in base ai criteri definiti dall'articolo 4, dello stesso Dm 5 settembre 2011;
c. i certificati bianchi, riconosciuti dal Gse, possono essere utilizzati nell'ambito del meccanismo dei Tee dai distributori obbligati, per l'assolvimento della propria quota d'obbligo, oppure dagli operatori che li detengono, per essere oggetto di scambio e contrattazione con i soggetti obbligati stessi;
d. in alternativa all'utilizzo indicato al precedente alinea, l'articolo 9, comma 2, del Dm 5 settembre 2011, prevede che l'operatore può richiedere al Gse il ritiro dei certificati bianchi, cui ha diritto, che sono acquistati dal Gse al prezzo stabilito in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del Dm 21 dicembre 2007;
e. nell'ambito dell'aggiornamento del Dm 21 dicembre 2007, saranno definite le modalità con cui i risparmi di energia primaria, connessi ai certificati bianchi ritirati dal Gse ai sensi della precedente lettera d, sono contabilizzati ai fini degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico;
f. il Gse svolge le attività di istruttoria tecnica connesse alla valutazione dei progetti presentati nell'ambito del provvedimento, nonché quelle di verifica, ispezione e controllo;
g. l'Autorità provvede a definire le modalità per il riconoscimento, al Gse, dei costi residui sostenuti per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del Dm e che tali costi sono a carico del conto per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali, posto a copertura del meccanismo dei Tee.
Considerato, altresì, che:
— ai sensi delle "Regole di funzionamento del mercato dei Tee" e del "Regolamento delle transazioni bilaterali di Tee" le tipologie di Tee sono quelle definite dall'Autorità; e che, ai sensi delle Linee guida, i Tee di tipo II attestano il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione
dei consumi di gas naturale;
— che possono accedere ai certificati bianchi, di cui al Dm 5 settembre 2011, impianti Car alimentati da qualunque tipologia di combustibile;
— con la deliberazione EEN 1/09 e con la deliberazione EEN 9/11, l'Autorità ha, tra l'altro, disposto di adeguare le Linee guida a quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 7, comma 3, del Dlgs 115/2008 e dall'articolo 29, comma 2, del Dlgs 28/2011, mantenendo la tipologia di Tee III e prevedendo l'introduzione di due nuove tipologie di Tee, segnatamente di tipo IV e di tipo V, al fine di preservare la capacità del meccanismo dei Tee di contabilizzare, in modo trasparente, le riduzioni dei consumi delle diverse forme di energia conseguite a livello nazionale e di tracciare, in modo distinto, il loro impatto sulle tariffe dell'energia elettrica e del gas naturale.
Considerato, infine, che:
— ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera e), del Dm 12 novembre 2011, tra le condizioni economiche che devono essere oggetto di gara per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, sono inclusi gli investimenti in efficienza energetica sugli usi finali di gas naturale che danno luogo all'emissione di titoli di efficienza energetica ai sensi dei Ddmm 20 luglio 2004 e s.m.i. e che risultano addizionali rispetto agli obiettivi annuali del distributore;
— il Dm 12 novembre 2011 prevede che le modalità operative per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera e) e dall'articolo 8, comma 6, siano definite dall'Autorità;
— attraverso l'installazione di sistemi di cogenerazione è possibile conseguire la riduzione dei consumi di diverse forme di energia primaria, non solo e non necessariamente quelli di gas naturale.
Ritenuto, pertanto, che:
— sia opportuno adeguare la regolazione del meccanismo dei Tee, al fine di recepire quanto disposto dal Dm 5 settembre 2011 in materia di riconoscimento da parte del Gse di Tee di tipo II agli impianti riconosciuti come Car, preservando al contempo la capacità del meccanismo dei Tee di contabilizzare, in modo trasparente, le riduzioni dei consumi delle diverse forme di energia e in modo da tracciare l'impatto dei suddetti certificati sul funzionamento e sui risultati del meccanismo dei Tee;
— sia, pertanto, opportuno adeguare le Linee guida alle disposizioni del Dm 5 settembre 2011, prevedendo una tipologia di Tee II-Car, attestanti risparmi di energia riconosciuti dal Gse ai sensi del medesimo Dm;
— sia, conseguentemente, opportuno adeguare la deliberazione 219/04 e la deliberazione 345/07 a quanto previsto al precedente alinea, nonché a quanto disposto dalla deliberazione EEN 9/11 in materia di Tee di tipo IV e V;
— sia, conseguentemente, necessario richiedere al Gme di adeguare le "Regole di funzionamento del mercato dei Tee" e il "Regolamento per le transazioni bilaterali di Tee" a quanto disposto dal presente provvedimento, in particolare prevedendo di integrare, in detti regolamenti, le tipologie di Tee IV, V e II-Car e creando, per ognuna di esse, uno specifico book di negoziazione;
— gli adeguamenti, di cui ai precedenti alinea, non comportino modifiche discrezionali alle scelte effettuate dall'Autorità con le Linee guida, bensì prevedano modifiche ed integrazioni tecniche necessarie per tener conto di quanto stabilito dal Dm 5 settembre 2011, in coerenza con il quadro normativo e regolatorio di riferimento del meccanismo dei titoli di efficienza energetica
Delibera
1. di adeguare il disposto dell'allegato A alla deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11, modificandolo come segue:
— all'articolo 1, comma 1, è aggiunta la seguente definizione: "decreto ministeriale 5 settembre 2011 è il decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 settembre 2011";
— all'articolo 17, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:
"f) titoli di efficienza energetica di tipo II-Car, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria, la cui entità è stata certificata sulla base di quanto disposto dal decreto ministeriale 5 settembre 2011.";
2. di adeguare, conseguentemente, il disposto della deliberazione 219/04, modificandolo come segue:
— all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera l) inserire le seguenti lettere:
"m) titolo di efficienza energetica di tipo IV è il titolo di efficienza energetica di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d) della deliberazione n. 103/03;
n) titolo di efficienza energetica di tipo V è il titolo di efficienza energetica di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e) della deliberazione n. 103/03;"
o) titolo di efficienza energetica di tipo II-Car è il titolo di efficienza energetica di cui all'articolo 17, comma 1, lettera f) della deliberazione n. 103/03";
— di conseguenza l'attuale lettera m) dell'articolo 1, comma 1,diviene lettera p);
— all'articolo 5, comma 1, le parole "e di tipo III" sono sostituite dalle parole ", di tipo III, di tipo IV, nonché di tipo II-Car non ritirati dal Gse ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del Dm 5 settembre 2011,"
— all'articolo 5, comma 3, dopo le parole "di tipo III" sono aggiunte le parole ", di tipo IV, nonché di tipo II-Car non ritirati dal Gse ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del Dm 5 settembre 2011";
3. di adeguare, conseguentemente, la deliberazione 345/07, integrando, nell'allegato A, le informazioni relative ai titoli di efficienza energetica di tipo IV, di tipo V e di tipo II-CAR non ritirati dal Gse ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del Dm 5 settembre 2011;
4. di richiedere alla società Gestore dei mercati energetici Spa di adeguare le "Regole di funzionamento del mercato dei Tee" e il "Regolamento per le transazioni bilaterali di Tee" a quanto disposto dall'articolo 17, delle Linee guida, così come modificate e integrate dalla deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11 e dalle disposizioni di cui al punto1, del presente provvedimento, in particolare prevedendo di integrare, in detti regolamenti, le tipologie di Tee IV, V e II-Car e creando, per ognuna di esse, uno specifico book di negoziazione;
5. di conferire mandato al Direttore della Direzione consumatori e utenti dell'Autorità per definire, anche attraverso confronti con gli uffici del Gse, le modalità più idonee per rendere disponibili all'Autorità i dati e le informazioni relative all'attuazione del Dm 5 settembre 2011 per le attività di competenza di quest'ultima, con particolare riferimento a quelle funzionali a monitorare l'impatto del Dm sul funzionamento e sui risultati del meccanismo dei titoli di efficienza energetica;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla società Gestore dei mercati energetici Spa, affinché trasmetta successivamente al Direttore consumatori e utenti dell'Autorità la proposta di adeguamento, di cui al precedente punto 4, per i seguiti di competenza;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla società Gestore dei servizi energetici Spa;
8. di pubblicare la presente deliberazione nonché le Linee guida, la deliberazione 219/04 e la deliberazione 345/07, come risultanti dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.