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Giurisprudenza

Sentenza Tar Friuli Venezia Giulia 11 marzo 2016, n. 77

Autorizzazione integrata ambientale - Procedimento - Conferenza dei servizi - Partecipazione del Comune in quanto titolare degli interessi urbanistico-edilizi - Necessità

Non essendo le autorizzazioni edilizie ricomprese tra gli atti sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale è necessario che il Comune partecipi alla conferenza dei servizi per il rilascio dell'Aia.
Il Tar Friuli Venezia Giulia nella sentenza 11 marzo 2016, n. 77 ha annullato un'autorizzazione integrata ambientale relativa a un allevamento intensivo di pollame chiesta da un'impresa agricola del Friuli Venezia Giulia. Il Comune ricorrente lamentava che l'Autorità competente al rilascio non aveva valutato correttamente la non conformità dell'impianto alla vigente disciplina urbanistica comunale. La Lr del Friuli 5/2007 esplicita come il potere pianificatorio del Comune abbia anche finalità di tutela e miglioramento della qualità ambientale. Le due discipline – urbanistica e ambientale – sono intrecciate.
Invero l'articolo 29-quater del Dlgs 152/2006 che disciplina la"conferenza dei servizi Aia" specifica che devono essere invitate alla conferenza tutte le Amministrazioni competenti al rilascio degli ulteriori titoli abilitativi per la realizzazione dell'impianto, quindi anche il Comune nella veste di Autorità preposta alla cura degli interessi urbanistico-edilizi. Ricordiamo che la disciplina della conferenza di servizi sta per essere modificata dallo schema di T.u. sulla conferenza dei servizi arrivato alla fine del suo iter di approvazione.

Tar Friuli Venezia Giulia

Sentenza 11 marzo 2016, n. 77