Sentenza Tar Veneto 22 gennaio 2020, n. 65
Autorizzazione integrata ambientale - Impianto di allevamento - Rinnovo - Articolo 29-quater, Dlgs 152/2006 - Applicazione delle migliori tecniche disponibili (Bat) - Decisione Commissione Ue 2017/302/Ue - Obbligatorietà - Insussistenza - Condizioni - Prova dell'utilizzo di migliori tecniche disponibili alternative che forniscano lo stesso grado di protezione ambientale - Necessità - Sussistenza - Applicazione immediata delle Bat anche prima del termine quadriennale di uniformazione - In caso di rinnovo dell'Aia - Sussistenza - Insostenibilità economica dell'applicazione delle Bat e deroga all'applicazione - Articolo 29-sexies, Dlgs 152/2006 - Prova rigorosa - Necessità - Sussistenza
Se è vero che le migliori tecniche disponibili per gli impianti sotto autorizzazione integrata ambientale non sono obbligatorie, ci si può discostare da esse solo se si garantisce uguale protezione ambientale.
È quanto ha sottolineato il Tar Veneto (sentenza 22 gennaio 2020, n. 65) relativamente al rinnovo di una autorizzazione ambientale di un allevamento di suini. La Provincia prescritto all'azienda la dismissione di una parte del sito produttivo in quanto non conforme alle migliori tecniche disponibili (Bat) ex decisione Commissione Ue 2017/302/Ue. Nel respingere le doglianze dell'azienda i Giudici amministrativi hanno ricordato che se è vero che le tecniche elencate nelle conclusioni sulle Bat non sono prescrittive né esaustive, da essere ci si può discostare solo se si dimostra che le tecniche alternative sono in grado di garantire un livello di protezione ambientale equivalente a quello delle misure Ue.
Prescrizioni che comportano un livello di tutela inferiore a quello previsto dalle Bat sono evento eccezionale ammesso se si prova l'insostenibilità e non proporzionalità dell'applicazione delle prescrizioni delle Bat. Quanto alla considerazione della insostenibilità economica dell'applicazione delle Bat (articolo 29-sexies, Dlgs 152/2006) va fornita prova rigorosa della sproporzione tra i vantaggi di tipo ambientale e le conseguenze economiche dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili (vedi anche articolo 15, comma 4, della direttiva Aia 2010/75/Ue). (FP)
Tar Veneto
Sentenza 22 gennaio 2020, n. 65
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