Ordinanza Consiglio di Stato 12 maggio 2016, n. 1927
Appalti - Codice del processo amministrativo - Dlgs 104/2010, articolo 119 - Applicazione del rito abbreviato - Anche alle concessioni di servizi - Nuova disciplina ai sensi del T.u. appalti e concessioni - Dlgs 50/2016 - Rimessione all'Adunanza plenaria
La Sezione III del Consiglio di Stato rimette all'Adunanza plenaria la decisione sull'applicabilità del rito amministrativo abbreviato a concessioni di servizi anche alla luce del nuovo Dlgs 50/2016.
Con ordinanza 12 maggio 2016, n. 1927 la Terza Sezione ha sottolineato il contrasto giurisprudenziale in materia sotto la vigenza del precedente T.u. appalti (Dlgs 163/2006) sull'applicabilità dell'articolo 119 del Dlgs 104/2010, Codice del processo amministrativo, sul rito abbreviato non solo agli appalti di beni, servizi e forniture ma anche alle concessioni, strutturalmente diverse.
La questione sembrerebbe superata con l'entrata in vigore del nuovo Codice appalti, Dlgs 50/2016: in particolare l'articolo 164, comma 2 richiama per le concessioni l'applicabilità in quanto compatibili delle regole sull'evidenza pubblica. Si tratta di una delle maggiori novità della disciplina degli appalti: l'istituto concessorio nel contesto giuridico europeo di "libertà" viene a seguire gli schemi degli appalti di lavori e servizi pur con le sue particolarità (traslazione del rischio sul concessionario). Il rito processuale degli appalti si applicherebbe dunque anche alle concessioni. La parola all'Adunanza plenaria.
Consiglio di Stato
Ordinanza 12 maggio 2016, n. 1927
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