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Acque
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 26 luglio 2016, n. 3354

Acque - Scarichi - Autorizzazione - Articolo 124 del Dlgs 152/2006 - Controlli Autorità post autorizzazione provvisoria ai fini rilascio della definitiva - Oneri - A carico del richiedente - Illegittimità - Sussistenza

I controlli dell'Autorità finalizzati a convertire una autorizzazione provvisoria agli scarichi in definitiva ex articolo 124, Dlgs 152/2006 non possono essere addebitati al soggetto richiedente.

Lo rileva il Consiglio di Stato nella sentenza 26 luglio 2016, n. 3354 accogliendo le doglianze di una società pugliese titolare dello scarico proveniente dal depuratore a servizio di una fognatura comunale. Per i Giudici amministrativi è necessaria una espressa previsione di legge che addebiti i controlli al soggetto gestore come ad esempio in materia di autorizzazione integrata ambientale (articolo 29-decies, Dlgs 152/2006) dove i costi dei controlli sul rispetto delle prescrizioni Aia sono a carica del controllato.
Non così in materia di autorizzazione agli scarichi ex articolo 124, e ss., Dlgs 152/2006: se i controlli preventivi pre autorizzazione sono a carico del richiedente, nulla si dice sui controlli post autorizzazione provvisoria a carico delle Autorità competenti. Manca in altre parole una base normativa certa necessaria per poter traslare i costi di una funziona amministrativa di controllo sul soggetto privato, secondo il paradigma ricavabile dall'articolo 23 Cost.

Consiglio di Stato

Sentenza 26 luglio 2016, n. 3354