Legge 24 febbraio 1992, n. 225
Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile - Articolo 5
Secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1-bis del Dl 263/2006, la legge 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei Comuni individuati da ordinanze di protezione civile.
Ex articolo 14, Dl 23 maggio 2008, n. 90, l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che i provvedimenti adottati ai sensi delle predette disposizioni non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Si tenga presente che l'articolo 6 del Dl 7 settembre 2001, n. 343, inoltre, ha abrogato le disposizioni della legge 225/1992 incompatibili con il citato decreto.
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Parlamento italiano
Legge 24 febbraio 1992, n. 225
(So alla Gu 17 marzo 1992 n. 64)
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