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Territorio
Giurisprudenza

Sentenza Corte Costituzionale 16 settembre 2016, n. 210

Territorio - Rifiuti - Impianti a servizio dell'attività di cava - Lr 12/2012 come modificata e integrata dalla Lr Liguria 6/2015 - Recupero e lavorazione di materiali di provenienza esterna - Autorizzazione - Presentazione della Scia - Contrasto con gli articoli 208, 214 e 216 del Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Violazione competenza esclusiva statale - Illegittimità costituzionale

La Consulta ha bocciato la Lr Liguria che permetteva agli impianti a servizio dell'attività di cava di effettuare il recupero di materiali di provenienza esterna, senza richiamare in modo analitico le condizioni poste dal "Codice ambientale".
Secondo la Corte Costituzionale (sentenza 210/2016), l'articolo 15 della Lr Liguria 6/2015 (di modifica dell’articolo 17 della Lr 12/2012) che consentiva il recupero di materiali "esterni" previa semplice presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (Scia), derogava in senso peggiorativo rispetto agli articoli 208, 214 e 216 del Dlgs 152/2006 (che consentono il riempimento delle cave con i rifiuti da estrazione in procedura semplificata, e con altri rifiuti in procedura ordinaria) ed è quindi incostituzionale.
La clausola di salvaguardia prevista dallo stesso articolo ("è consentito (…) a condizione che tale attività sia svolta nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia ambientale") era infatti "del tutto generica" e quindi non idonea a specificare, nel rispetto del Dlgs 152/2006, né le condizioni di svolgimento dell’attività recupero, né “se la detta attività di recupero debba essere svolta in un vero e proprio impianto di recupero, localizzato all’interno della cava”.

Corte Costituzionale

Sentenza 16 settembre 2016, n. 210

(Gu 21 settembre 2016 n. 38)

Ambiente - Norme della Regione Liguria - Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2012 [Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva] - Piano territoriale regionale delle attività di cava - Previsione che il piano viene predisposto in raccordo con la pianificazione territoriale paesaggistica e urbanistica; Formazione ed approvazione del Piano - Soppressione della previsione della necessaria presentazione del rapporto ambientale, redatto sulla base del rapporto preliminare del Dlgs n. 3 4 2006 n. 152. Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva - Previsione che il provvedimento di autorizzazione contiene, tra l'altro, "l'individuazione dei margini di flessibilità dell'autorizzazione paesaggistica, per l'esecuzione degli interventi che non si configurano come variante sotto il profilo paesaggistico"; Varianti all'autorizzazione - Previsione che le varianti devono acquisire la preventiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, ove si tratti di varianti non rientranti nei margini di flessibilità stabiliti; Permesso di ricerca - Previsione che il permesso contiene l'individuazione degli elementi essenziali caratterizzanti il programma dei lavori di ricerca e l'individuazione dei margini di flessibilità dell'autorizzazione paesaggistica - Previsione che talune varianti al permesso sono eseguibili mediante Scia, allegando gli elaborati progettuali, ferma restando la preventiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, ove si tratti di varianti non rientranti nei margini di flessibilità stabiliti; Norme transitorie relative all'autorizzazione paesaggistica - Richiamo ai "margini di flessibilità" di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c-bis), della legge regionale n. 12 del 2012, per le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva in corso e per le attività di vigilanza e sanzionatorie; Riutilizzo di materiali - Disciplina del recupero e lavorazione di materiali di provenienza esterna, estratti da altre cave ovvero derivanti da demolizioni, restauri o sbancamenti - Previsione del rilascio del titolo autorizzativo ad esercitare le attività di recupero mediante la presentazione al Suap di una Scia; Previsione che le modifiche al Piano approvato ai sensi della legge regionale n. 12 del 1979, che conserva efficacia fino all'entrata in vigore del Piano regionale dell'Attività di cava di cui alla legge regionale n. 12 del 2012, sono approvate dalla Giunta regionale