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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte Costituzionale 22 novembre 2016, n. 244

Rifiuti - Modalità di individuazione del fabbisogno degli impianti di incenerimento - Articolo 35, Dl 133/2014, convertito in legge 164/2014 - Pianificazione delle politiche per superare l'emergenza rifiuti - Competenza esclusiva statale - Legittimità - Sussistenza

La definizione della procedura sull'individuazione degli impianti di incenerimento rifiuti necessari per superare l'emergenza in materia rientra tra le politiche ambientali di esclusiva competenza statale.
Lo ha affermato la Corte Costituzionale nella sentenza 22 novembre 2016, n. 244 rigettando le impugnazioni di Lombardia e Veneto sull'articolo 35 del Dl 133/2014, convertito in legge 164/2014 che disciplina le modalità con cui individuare il fabbisogno di impianti di incenerimento rifiuti necessari, individuati come opere di interesse strategico. La procedura ex articolo 35 in oggetto in oggetto ha avuto attuazione col Dpcm 10 agosto 2016 che ha individuato la capacità complessiva di rifiuti da trattare e il fabbisogno da coprire a livello di Regione con nuovi impianti.
Per le Regioni tale disciplina favorirebbe irragionevolmente la prospettiva dell'incenerimento a discapito dell'economia del riciclo comprimendo le competenze regionali. Per la Corte invece la scelta delle politiche da perseguire e degli strumenti da utilizzare in concreto per superare il ciclico riproporsi dell'emergenza rifiuti è rimessa allo Stato, competente in modo esclusivo sulla "tutela dell'ambiente". Anche la determinazione della procedura dell'intervento sostitutivo statale in caso di inerzia regionale è rimessa alla competenza statale, la quale ha previsto un coinvolgimento ragionevole della Regione rispettando la "leale collaborazione".

Corte Costituzionale

Sentenza 22 novembre 2016, n. 244

(Gu 30 novembre 2016 n. 48)

Opere pubbliche - Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive - Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale - Adozione di dette misure con decreto-legge [Sblocca Italia]; Ambiente - Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale - Previsione che gli impianti di recupero, inseriti nel Dpcm di cui al comma 1 dell'articolo impugnato, sono qualificati come infrastrutture di preminente interesse nazionale e che i medesimi devono essere autorizzati ad operare a saturazione del carico termico, che dovranno rispondere alle caratteristiche degli impianti R1, e che, non sussistendo vincoli di bacino, all'interno degli stessi dovrà essere data priorità al trattamento dei rifiuti urbani provenienti dall'intero territorio nazionale; Previsto affidamento ad un Dpcm, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge impugnato, dell'individuazione degli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali già esistenti sul territorio nazionale o da realizzare - Previsione che tutti gli impianti esistenti e da realizzare devono essere autorizzati a saturazione del carico termico ed imposizione alle Autorità competenti di adeguare negli stessi termini le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti esistenti entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge impugnato - Previsione che i nuovi impianti devono essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico R1 di cui all'allegato C alla parte IV del Codice dell'ambiente - Imposizione alle competenti Autorità di verificare per gli impianti già esistenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge impugnato, la sussistenza dei requisiti per la qualificazione come impianti di recupero R1, revisionando in tal senso, nello stesso termine di 60 giorni, le autorizzazioni integrate ambientali, ove ne ricorrano i presupposti - Previsione della priorità del trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale e che, a saturazione del carico termico, potrebbero essere inoltre trattati rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi a solo rischio sanitario, con imposizione alle autorità competenti di adeguare negli stessi termini le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nel medesimo termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge impugnato - Previsto dimezzamento dei termini di espletamento delle procedure di espropriazione per pubblica utilità, di Via e di Aia, con estensione del dimezzamento ai termini residui anche di procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge impugnato - Previsto intervento sostitutivo del Governo nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 2 [modifiche della Aia], al comma 4 [valutazione della compatibilità degli impianti esistenti con le caratteristiche degli impianti di recupero R1 ed eventuale adeguamento della relativa Aia entro 60 giorni], al comma 5 [adeguamento della Aia alle priorità di trattamento dei rifiuti urbani, nonché, a saturazione del carico termico, dei rifiuti non pericolosi o pericolosi solo a rischio sanitario, entro 60 giorni] e al comma 6 [dimezzamento dei termini dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, di Via e di Aia] dell'articolo impugnato; Prevista imposizione alle competenti autorità di adeguare le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti di recupero e smaltimento per l'operatività a saturazione del carico termico e per la qualificazione quali impianti di recupero R1 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge impugnato - Prevista individuazione mediante Dpcm degli impianti di recupero e smaltimento da qualificarsi come infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge impugnato; Prevista priorità di smaltimento dei rifiuti [rifiuti urbani provenienti da tutto il territorio nazionale e rifiuti sanitari]. Ambiente - Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene - Introduzione delle misure con decreto-legge; In via subordinata: richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue per l'interpretazione della direttiva 2001/42/Ce [c.d. direttiva Vas] in relazione all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 2014 n. 164; Previsione che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, con Dpcm vengano individuati a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale - Individuazione del fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata - Applicazione del potere sostitutivo da parte dello Stato in caso di mancato rispetto dei termini; Riduzione di un quarto dei termini residui per i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità degli impianti di cui al comma 1 dell'impugnato articolo, in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge; Previsione che sono ammessi rifiuti speciali pericolosi a solo rischio infettivo. Disposizioni finalizzate alla realizzazione di una rete nazionale di impianti di incenerimento - Individuazione con Dpcm degli impianti esistenti e di quelli, da realizzare, di incenerimento a recupero energetico - Recupero della frazione organica dei rifiuti urbani [Forsu] raccolta in maniera differenziata - Previsione che tutti gli impianti sono autorizzati a saturazione del carico termico in caso di valutazione positiva della compatibilità ambientale dell'impianto - Previsione che tutti gli impianti dovranno essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui al punto R1, allegato C alla parte quarta del Codice dell'ambiente - Verifica della sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1 - Dimezzamento o riduzione a un quarto [in caso di procedure in corso] dei termini per l'espletamento delle procedure di espropriazione per pubblica utilità degli impianti di recupero da realizzare - Previsione della perentorietà dei termini per Via e Aia - Applicazione del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini per la verifica degli impianti e l'adeguamento delle autorizzazioni e per l'accelerazione delle procedure autorizzative