Dm Politiche agricole 17 gennaio 2017
Disciplina fertilizzanti - Aggiornamento Dlgs 29 aprile 2010, n. 75
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
Decreto 17 gennaio 2017
(Gu 3 marzo 2017 n. 52)
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Visto il regolamento (Ce) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;
Visto il regolamento (Ce) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (Cee) n. 2092/91;
Visto il regolamento (Ce) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità;
Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88", ed in particolare gli Allegati 6 e 13;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";
Vista la nota del 13 aprile 2016, n. 8504 con la quale la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, ufficio PQAI 1, ha inoltrato la proposta di modifica ed integrazione dell'allegato 13, in particolare della Tabella 1 "Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica", al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;
Considerata la necessità di correggere l'errore di trascrizione del simbolo "%" sul Mannitolo in colonna 4 del prodotto con numero d'ordine 8, denominazione del tipo "b) Soluzione di filtrato di crema di alghe" dell'allegato 6 Prodotti ad azione specifica;
Considerato che la procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, di cui alla direttiva (Ue) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, si è conclusa senza osservazioni sulle modifiche ed integrazione da apportare agli allegati 6 e 13, come comunicato dall'Unità centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, le modifiche agli allegati sono adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
Ritenuto necessario procedere all'adozione delle citate variazioni agli allegati 6 e 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;
Decreta:
Articolo 1
Modifiche agli allegati del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75
1. Gli allegati 6 e 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.", sono modificati ed integrati dall'allegato al presente decreto.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data.
3. Il presente decreto non comporta limitazione alla commercializzazione di fertilizzanti legalmente fabbricati e commercializzati o legalmente commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (Efta), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (See), purchè siano garantiti i livelli di sicurezza ed affidabilità equivalenti a quelli prescritti nel presente decreto.
4. Ai sensi del regolamento (Ce) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'Autorità competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 gennaio 2017
Allegato
Modifica degli allegati 6 e 13 del Dlgs 29 aprile 2010, n. 75
1. L'allegato 6 Prodotti ad azione specifica, è così di seguito modificato:
a) Il punto 4.1 Biostimolanti, prodotto con numero d'ordine 8, denominazione del tipo "b) Soluzione di filtrato di crema di alghe" nella colonna 4 "Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili.
Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti" è modificato come segue: 0,7 g/L;
2. L'allegato 13, Registro dei fertilizzanti, è così di seguito modificato
a) In premessa alla Tabella 1, Elenco dei fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica, è inserito il seguente testo:
1. Nel rispetto di quanto indicato dal reg. (Ce) 834/07 all'articolo 4 lettera b) e all'articolo 16 punto 2 lettera d), l'impiego dei fertilizzanti elencati nel presente allegato si deve limitare ai casi in cui sussistano specifiche esigenze nutritive delle colture e non siano disponibili pratiche agronomiche o sufficienti risorse naturali interne ai sistemi colturali in alternativa al loro impiego.
2. Nel rispetto di quanto indicato in allegato 8, punto 9 del presente decreto legislativo, tutti i Fertilizzanti consentiti in agricoltura Biologica devono riportare in etichetta l'elenco delle materie prime impiegate per la produzione del fertilizzante e, se del caso, i requisiti aggiuntivi previsti in colonna 4 della presente Tabella.
3. Nel rispetto dei principi generali e tecnici dettati dalla regolamentazione europea per le produzioni biologiche non è ammesso l'uso di concimi a base microelementi di cui al reg. (Ce) 2003/2003 se prodotti a partire da sali contenenti elementi primari della fertilizzazione quali azoto e fosforo. Ne consegue l'obbligo dell'indicazione in etichetta del sale da cui deriva il microelemento dichiarato.
b) La Tabella 1, Elenco dei Fertilizzanti Consentiti in Agricoltura Biologica, Concimi Nazionali (con riferimento all'allegato 1 del presente decreto), al punto 5.2 Concimi organici NP è modificato il testo in colonna 4 del seguente prodotto 8:
Concimi organici NP (con riferimento al capitolo 5.2. dell'allegato 1 del presente decreto)
| Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto | Denominazione del prodotto ai sensi del reg. (Ce) n. 889/2008 | Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del reg. (Ce) n. 889/2008 e della normativa nazionale | Condizioni per l'uso imposte dal reg. (Ce) n. 889/2008 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Miscela di concimi organici NP | Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi organici NP o NP+N "consentiti in agricoltura biologica" | Riportare le condizioni d'uso ed i requisiti aggiuntivi previsti per i concimi che la compongono |
c) La Tabella 1, Elenco dei Fertilizzanti Consentiti in Agricoltura Biologica, all'allegato 1 Concimi nazionali (con riferimento all'allegato 1 del presente decreto), al punto 5.2 Concimi organici NP, è aggiunto il seguente prodotto 13: Concimi organici NP (con riferimento al capitolo 5.2. dell'allegato 1 del presente decreto)
| Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto | Denominazione del prodotto ai sensi del reg. (Ce) n. 889/2008 | Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del reg. (Ce) n. 889/2008 e della normativa nazionale | Condizioni per l'uso imposte dal reg. (Ce) n. 889/2008 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | Digestato vegetale essiccato | Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata | Prodotto ottenuto da miscele materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas |
d) La Tabella 1, Elenco dei Fertilizzanti Consentiti in Agricoltura Biologica, Concimi Nazionali (con riferimento all'allegato 1 del presente decreto), all'allegato 2 Ammendanti (con riferimento all'allegato 2 del presente decreto), è aggiunto il seguente prodotto 14:
| Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto | Reg. (Ce) n. 889/2008 Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze riportate | Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del reg. (Ce) n. 889/2008 e della normativa nazionale | Condizioni per l'uso imposte dal reg. (Ce) n. 889/2008 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | Zeolititi | Farina di roccia | Solo se di origine naturale e non trattate né arricchite chimicamente |
e) La Tabella 1, Elenco dei Fertilizzanti Consentiti in Agricoltura Biologica, Concimi Nazionali (con riferimento all'allegato 1 del presente decreto), all'allegato 4 Substrati di coltivazione (con riferimento all'allegato 2 del presente decreto), è modificato il testo in colonna 4 dei seguenti prodotti 1 e 2:
| Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto |
Denominazione del prodotto ai sensi del reg. (Ce) n. 889/2008 |
Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del reg. (Ce) n. 889/2008 e della normativa nazionale |
Condizioni per l'uso imposte dal reg. (Ce) n. 889/2008 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |
Substrato di coltivazione base |
Miscela di materiali vegetali compostati o fermentati Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno Cortecce compostate Torba Letame Leonardite Farina di roccia e argille |
Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi, ammendanti, correttivi e prodotti ad azione specifica «Consentiti in agricoltura biologica». Tra le matrici previste in allegato 4 non sono ammesse le seguenti deno- minazioni: il letame artificiale, la lignite, la lana di roccia e le schiume poliuretaniche. Le zeolititi sono ammesse unica- mente se di origine naturale e non trattate né arricchite chimicamente. |
Impiego limitato all'orticol- tura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai) Riportare le condizioni d'uso ed i requisiti aggiuntivi previsti per ognuno dei componenti ammendanti, correttivi, concimi e prodotti ad azione specifica. |
| 2 |
Substrato di coltivazione misto |
Miscela di materiali vegetali compostati o fermentati Miscela di rifiuti domestici compostata o fermentata Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e letame stallatico compostato Effluenti di allevamento liquidi Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno Cortecce compostate Torba Letame Leonardite Farina di roccia e argille |
Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi, ammendanti, correttivi e prodotti ad azione specifica «Consentiti in agricoltura biologica». Tra le matrici previste in allegato 4 non sono ammesse le seguenti denominazioni: il letame artificiale, la lignite, la lana di roccia e le schiume poliuretaniche. Le zeolititi sono ammesse unicamente se di origine naturale e non trattate né arricchite chimicamente. Non è ammesso l'impiego di fanghi |
Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai) Riportate le condizioni d'uso ed i requisiti aggiuntivi previsti per ognuno dei componenti ammendanti, correttivi, concimi e prodotti ad azione specifica. |
f) La Tabella 1, Elenco dei Fertilizzanti Consentiti in Agricoltura Biologica, Concimi Nazionali (con riferimento all'allegato 1 del presente decreto), all'allegato 6 Prodotti ad azione specifica (con riferimento all'allegato 6 del presente decreto), sono aggiunti i seguenti prodotti 1, 7, 8 e 10:
|
Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto |
Reg. (Ce) 889/2008 Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze riportate |
Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del reg. (Ce) n. 889/2008 e della normativa nazionale |
Condizioni per l'uso imposte dal reg. (Ce) n. 889/2008 |
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| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |
Idrolizzato proteico di erba medica |
Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione |
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| 7 |
Idrolizzato enzimatico di fabacee |
Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione |
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| 8 |
a) Filtrato di crema di alghe b) Soluzione di filtrato di crema di alghe |
Alghe e prodotti a base di alghe |
Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina iii) fermentazione |
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| 10 |
Estratto fluido azotato a base di alga Macrocystis Integrifolia |
Alghe e prodotti a base di alghe |
Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina iii) fermentazione |