Sostanze chimiche / pericolose
Normativa Vigente

Dm Politiche agricole 17 gennaio 2017

Disciplina fertilizzanti - Aggiornamento Dlgs 29 aprile 2010, n. 75

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Decreto 17 gennaio 2017

(Gu 3 marzo 2017 n. 52)

Aggiornamento degli allegati 6 e 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante: "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88"

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Visto il regolamento (Ce) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;

Visto il regolamento (Ce) n. 834/2007 del Consiglio, del 28  giugno 2007, relativo alla  produzione  biologica  e  all'etichettatura  dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (Cee) n. 2092/91;

Visto il regolamento (Ce) n. 764/2008 del Parlamento europeo e  del Consiglio, del 9  luglio  2008,  che  stabilisce  procedure  relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a  prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga  la decisione n. 3052/95/Ce del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del 13  dicembre  1995,  che  istituisce  una  procedura   d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di  libera circolazione delle merci all'interno della Comunità;

Visto il  decreto  legislativo  29  aprile  2010,  n.  75,  recante "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo  13  della  legge  7  luglio  2009,  n.  88",  ed  in particolare gli Allegati 6 e 13;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  "Norme  generali sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";

Vista la nota del 13 aprile 2016, n. 8504 con la quale la Direzione generale  per  la  promozione   della   qualità   agroalimentare   e dell'ippica, ufficio PQAI 1, ha inoltrato la proposta di modifica  ed integrazione dell'allegato 13, in particolare della Tabella 1 "Elenco dei  fertilizzanti  idonei  all'uso  in  agricoltura  biologica",  al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Considerata la necessità di correggere  l'errore  di  trascrizione del simbolo "%" sul Mannitolo in colonna 4 del  prodotto  con  numero d'ordine 8, denominazione del tipo "b) Soluzione di filtrato di crema di alghe" dell'allegato 6 Prodotti ad azione specifica;

Considerato che la procedura  di  informazione  nel  settore  delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai  servizi  della società dell'informazione, di cui alla direttiva (Ue) 2015/1535  del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  9  settembre  2015,  si  è conclusa  senza  osservazioni  sulle  modifiche  ed  integrazione  da apportare agli allegati 6 e 13, come comunicato dall'Unità  centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto  legislativo  29 aprile 2010, n. 75, le modifiche  agli  allegati  sono  adottate  con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Ritenuto necessario procedere all'adozione delle citate  variazioni agli allegati 6 e 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Decreta:

Articolo 1

Modifiche agli allegati del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75

1. Gli allegati 6 e 13 del decreto legislativo 29 aprile  2010,  n. 75  "Riordino  e   revisione   della   disciplina   in   materia   di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge  7  luglio  2009,  n. 88.", sono modificati ed integrati dall'allegato al presente decreto.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di  dodici  mesi  per  lo  smaltimento  dei  fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data.

3. Il   presente   decreto   non   comporta   limitazione    alla commercializzazione  di   fertilizzanti   legalmente   fabbricati   e commercializzati o legalmente commercializzati in  uno  Stato  membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in  uno degli Stati firmatari dell'Associazione  europea  di  libero  scambio (Efta), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico  europeo (See),  purchè  siano  garantiti   i   livelli   di   sicurezza   ed affidabilità equivalenti a quelli prescritti nel presente decreto.

4. Ai sensi del regolamento (Ce) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008,  l'Autorità  competente  ai  fini dell'applicazione, ove necessario,  delle  procedure  di  valutazione previste è  il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di  controllo  per  la registrazione ed entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2017

Allegato

Modifica degli allegati 6 e 13 del Dlgs 29 aprile 2010, n. 75

1. L'allegato 6 Prodotti ad azione  specifica, è così  di  seguito modificato:

a) Il punto 4.1 Biostimolanti, prodotto con  numero  d'ordine  8, denominazione del tipo "b) Soluzione di filtrato di crema  di  alghe" nella colonna 4  "Titolo  minimo  in  elementi  e/o  sostanze  utili.

Criteri concernenti la valutazione.  Altri  requisiti  richiesti"  è modificato come segue: 0,7 g/L;

2. L'allegato 13, Registro dei  fertilizzanti,  è  così  di  seguito modificato

a)  In  premessa  alla  Tabella 1,  Elenco dei fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica, è inserito il seguente testo:

1. Nel  rispetto  di  quanto  indicato  dal  reg.  (Ce)  834/07 all'articolo 4 lettera b) e all'articolo 16 punto 2 lettera d), l'impiego dei fertilizzanti elencati nel presente allegato si deve limitare ai casi in cui sussistano specifiche esigenze nutritive delle colture  e  non siano disponibili pratiche agronomiche o sufficienti risorse naturali interne ai sistemi colturali in alternativa al loro impiego.

2. Nel rispetto di quanto indicato in allegato 8, punto  9  del presente decreto legislativo, tutti  i  Fertilizzanti  consentiti  in agricoltura Biologica devono riportare in  etichetta  l'elenco  delle materie prime impiegate per la produzione del fertilizzante e, se del caso, i requisiti aggiuntivi previsti in  colonna  4  della  presente Tabella.

3. Nel rispetto dei principi generali e tecnici  dettati  dalla regolamentazione europea per le produzioni biologiche non è  ammesso l'uso di concimi a base microelementi di cui al reg.  (Ce)  2003/2003 se prodotti a partire  da  sali  contenenti  elementi  primari  della fertilizzazione  quali  azoto  e  fosforo.  Ne   consegue   l'obbligo dell'indicazione in etichetta del sale da cui deriva il microelemento dichiarato.

b) La Tabella 1, Elenco dei Fertilizzanti Consentiti  in  Agricoltura Biologica, Concimi Nazionali  (con  riferimento  all'allegato  1  del presente decreto), al punto 5.2 Concimi organici NP è modificato  il testo in colonna 4 del seguente prodotto 8:

Concimi organici NP (con riferimento al capitolo 5.2. dell'allegato 1 del presente decreto)

 

Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto Denominazione del prodotto ai sensi del reg. (Ce) n. 889/2008 Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del reg. (Ce) n. 889/2008 e della normativa nazionale Condizioni per l'uso imposte dal reg. (Ce) n. 889/2008
1 2 3 4 5
8 Miscela di concimi organici NP Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi organici NP o NP+N "consentiti in agricoltura biologica" Riportare le condizioni d'uso ed i requisiti aggiuntivi previsti per i concimi che la compongono

 

c) La Tabella 1, Elenco dei Fertilizzanti Consentiti in Agricoltura Biologica, all'allegato 1 Concimi nazionali (con riferimento all'allegato 1 del presente decreto), al punto 5.2 Concimi organici NP, è aggiunto il seguente prodotto 13: Concimi organici NP (con riferimento al capitolo 5.2. dell'allegato 1 del presente decreto)

 

Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto Denominazione del prodotto ai sensi del reg. (Ce) n. 889/2008 Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del reg. (Ce) n. 889/2008 e della normativa nazionale Condizioni per l'uso imposte dal reg. (Ce) n. 889/2008
1 2 3 4 5
13 Digestato vegetale essiccato Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata Prodotto ottenuto da miscele materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas

 

d) La Tabella 1, Elenco dei Fertilizzanti Consentiti in Agricoltura Biologica, Concimi Nazionali (con riferimento all'allegato 1 del presente decreto), all'allegato 2 Ammendanti (con riferimento all'allegato 2 del presente decreto), è aggiunto il seguente prodotto 14:

 

Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto Reg. (Ce) n. 889/2008 Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze riportate Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del reg. (Ce) n. 889/2008 e della normativa nazionale Condizioni per l'uso imposte dal reg. (Ce) n. 889/2008
1 2 3 4 5
14 Zeolititi Farina di roccia Solo se di origine naturale e non trattate né arricchite chimicamente

 

e) La Tabella 1, Elenco dei Fertilizzanti Consentiti in Agricoltura Biologica, Concimi Nazionali (con riferimento all'allegato 1 del presente decreto), all'allegato 4 Substrati di coltivazione (con riferimento all'allegato 2 del presente decreto), è modificato il testo in colonna 4 dei seguenti prodotti 1 e 2:

 

Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto

Denominazione del prodotto ai sensi del reg. (Ce) n. 889/2008

Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del reg. (Ce) n. 889/2008 e della normativa nazionale

Condizioni per l'uso imposte dal reg. (Ce) n. 889/2008

1 2 3 4 5
1

Substrato di coltivazione base

Miscela di materiali vegetali compostati o fermentati

Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione

Segatura e trucioli di legno

Cortecce compostate

Torba

Letame

Leonardite

Farina di roccia e argille

Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi, ammendanti, correttivi e prodotti ad azione specifica «Consentiti in agricoltura biologica».

Tra le matrici previste in allegato 4

non sono ammesse le seguenti deno-

minazioni: il letame artificiale, la

lignite, la lana di roccia e le schiume

poliuretaniche.

Le zeolititi sono ammesse unica-

mente se di origine naturale e non

trattate né arricchite chimicamente.

Impiego limitato all'orticol-

tura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)

Riportare le condizioni d'uso ed i requisiti aggiuntivi previsti per ognuno dei componenti ammendanti, correttivi, concimi e prodotti ad azione specifica.

2

Substrato di coltivazione misto

Miscela di materiali vegetali compostati o fermentati

Miscela di rifiuti domestici compostata o fermentata

Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e letame stallatico compostato

Effluenti di allevamento liquidi

Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione

Segatura e trucioli di legno

Cortecce compostate

Torba

Letame

Leonardite

Farina di roccia e argille

Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi, ammendanti, correttivi e prodotti ad azione specifica «Consentiti in agricoltura biologica».

Tra le matrici previste in allegato 4 non sono ammesse le seguenti denominazioni: il letame artificiale, la lignite, la lana di roccia e le schiume poliuretaniche.

Le zeolititi sono ammesse unicamente se di origine naturale e non trattate né arricchite chimicamente.

Non è ammesso l'impiego di fanghi

Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)

Riportate le condizioni d'uso

ed i requisiti aggiuntivi previsti per ognuno dei componenti ammendanti, correttivi, concimi e prodotti ad azione specifica.

 

f) La Tabella 1, Elenco dei Fertilizzanti Consentiti in Agricoltura Biologica, Concimi Nazionali (con riferimento all'allegato 1 del presente decreto), all'allegato 6 Prodotti ad azione specifica (con riferimento all'allegato 6 del presente decreto), sono aggiunti i seguenti prodotti 1, 7, 8 e 10:

 

Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto

Reg. (Ce) 889/2008 Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze riportate

Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del reg. (Ce) n. 889/2008 e della normativa nazionale

Condizioni per l'uso imposte dal reg. (Ce) n. 889/2008

1 2 3 4 5
1

Idrolizzato proteico di erba medica

Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione

7

Idrolizzato enzimatico di fabacee

Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione

8

a) Filtrato di crema di alghe

b) Soluzione di filtrato di crema di alghe

Alghe e prodotti a base di alghe

Se ottenuti direttamente mediante:

i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione

ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina

iii) fermentazione

10

Estratto fluido azotato a base di alga Macrocystis Integrifolia

Alghe e prodotti a base di alghe

Se ottenuti direttamente mediante:

i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione

ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina

iii) fermentazione