Sentenza Tar Liguria 28 febbraio 2017, n. 145
Appalti - Bando di gara - Offerta tecnica ed economica - Possibilità di sanatoria e integrazione tramite "soccorso istruttorio" - Articolo 83, comma 9 del Dlgs 50/2016 - Possibilità - Esclusione - Regime previgente del Dlgs 163/2006 - Ammissibilità - Sussistenza
A differenza della disciplina previgente, il nuovo Codice appalti Dlgs 50/2016 esclude la possibilità di "sanare" col soccorso istruttorio gli elementi relativi all'offerta tecnica ed economica.
Lo ha ricordato il Tar Liguria nella sentenza 28 febbraio 2017, n. 89 che ha rigettato le doglianze dell'impresa ricorrente esclusa da una gara per la fornitura di sistemi antidecubito ad Aziende sanitarie locali della Regione. I Giudici hanno ricordato che hai sensi dell'articolo 83, comma 9, Dlgs 50/2016 possono essere sanati tramite il "soccorso istruttorio" la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo con esclusione però di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica.
Nel caso di specie l'impresa chiedeva appunto di sanare un elemento attinente all'offerta, circostanza preclusa dal nuovo Codice degli appalti. I Tar ligure ha fatto presente che tale possibilità era invece prevista dal "vecchio" Codice appalti Dlgs 163/2006 (articolo 46, comma 1-ter) il quale concedeva il "soccorso istruttorio" anche per elementi attinenti all'offerta con la sola esclusione di quelle mancanze, incompletezze o irregolarità dell'offerta che avessero determinato incertezza sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta.
Tar Liguria
Sentenza 28 febbraio 2017, n. 145
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