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Appalti / Acquisti verdi (Gpp) / Cam
Giurisprudenza

Sentenza Tar Toscana 2 ottobre 2017, n. 1132

Appalti - Servizi di natura intellettuale - Oneri di sicurezza - Articolo 95, comma 10, Dlgs 50/2016 - Indicazione oneri pari a zero - Causa di esclusione della gara - Illegittimità - Sussistenza

Negli appalti di servizi di natura intellettuale il partecipante alla gara può indicare gli oneri interni per la sicurezza pari a zero ed è illegittimo un bando di gara che escluda automaticamente l'impresa che lo fa.
Il Tar Toscana (sentenza 2 ottobre 2017, n. 1132) ha annullato una gara per l'affidamento dei servizi tecnici per la redazione del progetto di fattibilità dei lavori pubblici riguardanti l'area di rigenerazione urbana di una località di mare toscana, per avere escluso una delle imprese partecipanti che nell'offerta economica aveva indicato ex articolo 95, comma 10, Dlgs 50/2016 oneri di sicurezza interni pari a zero.
Per i Giudici nel caso di servizi di natura intellettuale è illegittima la clausola del bando che esclude in automatico un'azienda che ha indicato come pari a "zero" i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex Dlgs 81/2008. Spetterà alla stazione appaltante valutare in concreto se tale dichiarazione sia congrua, in sede di verifica della affidabilità e sostenibilità dell'offerta. Quanto detto vale anche prima che il comma 10 dell'articolo 95 del Dlgs 50/2016 fosse modificato dal Dlgs 56/2017 che ha reso esplicita questa possibilità poiché la modifica ha mera natura ricognitiva del previgente "diritto vivente" (vedi Consiglio di Stato 1° agosto 2017, n. 3857).

Tar Toscana

Sentenza 2 ottobre 2017, n. 1132