Sentenza Corte di Cassazione, 24 marzo 2017, n. 14488
Territorio - Habitat - Sito protetto - Area agricola - Interventi di aratura - Autorizzazione ex articolo 149, Dlgs 42/2004 - Necessità - Assenza - Reato di distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto ex articolo 733-bis Codice penale - Sussistenza
In materia di aree protette, la nozione di habitat naturale ex articolo 733 bis Codice penale, deve intendersi in maniera ampia, laddove anche il taglio dell’erba può costituire deterioramento della struttura ed integrare reato.
La Corte di Cassazione, con sentenza 24 marzo 2017, n. 14779, ribaltando l’orientamento del Tribunale, ha statuito che la natura agricola di un’area sottoposta ad aratura, rientra tra le fattispecie per cui è richiesta un’autorizzazione preventiva ex articolo 149, Dlgs 42/2004. L’attività agro-silvo-pastorale, che di fatto incide sull’habitat naturale di specie vegetali ed animali, rientra nelle attività concernenti aree naturali protette; nozione che ricomprende i parchi nazionali delle riserve naturali, ma anche le zone umide, le zone di protezione speciale e altre aree naturali protette.
Nel caso di specie, l’imputato veneto che aveva proceduto a taglio dell’erba di un’area agricola, eliminando la vegetazione protetta, è stato ritenuto colpevole ai sensi dell’articolo 733-bis Codice penale, illecito che costituisce reato presupposto ex Dlgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle organizzazioni.
Corte di Cassazione
Sentenza 24 marzo 2017, n. 14488
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