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Rumore
Giurisprudenza

Sentenza Tar Emilia Romagna 1° giugno 2017, n. 190

Rumore - Inquinamento acustico da traffico ferroviario - Dpr 18 novembre 1998, n. 459 - Linea ferroviaria - Obbligo generalizzato di installazione di barriere fonoassorbenti - Esclusione - Misure di mitigazione incidenti sul bene recettore - Sufficienza

Nella normativa in materia di inquinamento acustico non è previsto un obbligo generalizzato di installazione di barriere antirumore in corrispondenza delle linee ferroviarie.
Lo ha ricordato il Tar Emilia Romagna nella sentenza 1° giugno 2017, n. 190 con la quale ha respinto le doglianze di una impresa locataria di un edificio adibito ad uffici e magazzino merci posto in prossimità della linea ferroviaria alta velocità Milano-Bologna. La società ricorrente contestava la scelta della società ferroviaria della previsione di interventi di mitigazione sui beni ricettori (l'immobile sede di uffici e magazzino) in luogo dell'adozione di misure incidenti sulla fonte di rumore quali l'installazione di barriere fonoassorbenti.
Per i Giudici emiliani la normativa in materia di rumore da traffico ferroviario (Dpr 459/1998) riconosce la legittimità (e sufficienza) di interventi di mitigazione limitati ai ricettori, mentre non esiste un generalizzato obbligo di installazione di barriere antirumore in corrispondenza delle linee ferroviarie.

Tar Emilia-Romagna

Sentenza 1° giugno 2017, n. 190