Dlgs 19 agosto 2005, n. 194
Attuazione della direttiva 2002/49/Ce relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale
N.d.R.: Il Dm Mite 14 gennaio 2022, in attuazione delle direttive 2021/1226/Ue e 2020/367/Ue, ha introdotto delle modifiche al Dlgs 194/2005. Le suddette modifiche sono restituite dalla Redazione di Reteambiente nei termini che seguono.
1) Il Dm Mite 14 gennaio 2022 ha stabilito che fini dell'applicazione dell'allegato 2 ("Metodi di determinazione dei descrittori acustici") del Dlgs 194/2005 "si applicano i metodi di determinazione dei descrittori acustici ivi previsti, con le modifiche introdotte dall'allegato alla direttiva" del 2021. Poiché l'allegato alla direttiva 2021/1226/Ue non reca altro che modifiche all'allegato II alla direttiva madre 2002/49/Ue (contenente la versione unionale dei "Metodi di determinazione dei descrittori acustici"), la Redazione di Reteambiente ritiene utile fornire agli Operatori (ai fini della corretta lettura dei suddetti "Metodi") il testo dell'allegato 2 al Dlgs 194/2005 integrato direttamente con l'allegato II alla direttiva madre 2002/49/Ue come aggiornato dalla suddetta direttiva 2021/1226/Ue.
2) Lo stesso Dm Mite 14 gennaio 2022 ha stabilito che in luogo dell'applicazione dell'allegato 3 ("Metodi di determinazione degli effetti nocivi") dello stesso Dlgs 194/2005 si applicano gli analoghi metodi previsti dalla direttiva 2020/367/Ue e successive rettifiche. Di conseguenza la Redazione di Reteambiente ritiene utile fornire all'Utenza il testo dell'allegato 3 al Dlgs 194/2005 come integralmente sostituito dall'allegato alla direttiva 2020/367/Ue.
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Parlamento italiano
Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
(Gu 23 settembre 2005 n. 222)
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