Sentenza Tar Basilicata 7 giugno 2017, n. 438
Impianto di termovalorizzazione rifiuti - Autorizzazione integrata ambientale (Aia) - Riesame - Condizioni - Presenza delle circostanze previste dall'articolo 29-octies, comma 4 - Necessità - Atto che impone la presentazione di istanza di riesame al titolare dell'Aia - Illegittimità - Sussistenza - Differenze col rinnovo
L'Amministrazione competente in materia di autorizzazione integrata ambientale può procedere al riesame dell'Aia rilasciata solo in presenza delle circostanze individuate dall'articolo 29-octies, Dlgs 152/2006.
Lo ha ricordato il Tar Basilicata (sentenza 7 giugno 2017, n. 438) che ha accolto le doglianze del titolare di un termovalorizzatore soggetto autorizzato con Aia che si era visto recapitare dalla Regione un ordine di riesame dell'autorizzazione. Per i Giudici in primo luogo il riesame dell'Aia è possibile solo se si verifica una delle circostanze esattamente individuate dall'articolo 29-octies, comma 4, del Dlgs 152/2006 (come modificato dal Dlgs 46/2014). Non risultava nel caso di specie essere stato accertato un inquinamento dell'impianto tale da imporre una modificazione dei valori limite precedentemente fissati.
Inoltre il riesame dell'Aia, a differenza del rinnovo, non dipende da un'iniziativa di parte ma da un'attività d'ufficio della P.A., per cui l'atto impugnato è illegittimo anche nella parte in cui impone la presentazione di domanda di riesame con valenza di rinnovo ex articolo 29-ter del Dlgs 152/2006 relativo al rilascio di nuova Aia.
Tar Basilicata
Sentenza 7 giugno 2017, n. 438
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