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Ippc / Aia
Giurisprudenza

Sentenza Tar Umbria 31 maggio 2021, n. 416

Ippc/Aia - Autorizzazione integrata ambientale - Impianto di coincenerimento rifiuti - Procedimento - Articolo 29-quater, Dlgs 152/2006 - Conferenza di servizi - Articoli 14 e 14-ter, legge 241/1990 - Dissenso del Comune - Modalità - Articolo 14-quater, Dlgs 241/1990 - Dissenso "costruttivo" non mera sterile opposizione al progetto - Necessità - Sussistenza - Principio di precauzione - Condizioni - Esistenza di un rischio specifico in esito a una valutazione completa alla luce dei dati disponibili - Necessità - Sussistenza

Il Comune che dissente in Conferenza di servizi per l'autorizzazione integrata ambientale di un impianto di coincenerimento rifiuti deve esprimere un dissenso "costruttivo" non una sterile opposizione al progetto.
Il principio è stato ricordato dal Tar Umbria nella sentenza 31 maggio 2021, n. 416 che ha rigettato le doglianze di un Comune in merito al rilascio di una autorizzazione integrata ambientale (Aia) per un impianto di coincenerimento di rifiuti non pericolosi. Durante il procedimento ex articolo 29-quater, Dlgs 152/2006 per il rilascio dell'Aia in Conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-quater, legge 241/1990 il Comune aveva espresso una mera opposizione al progetto, quando la disciplina prevede l'esposizione di un dissenso "costruttivo" in ossequio a due principi fondamentali: l'imparzialità e il buon andamento della pubblica Amministrazione e la leale collaborazione tra Amministrazioni.
Il dissenso deve, quindi essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della Conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Allo stesso modo l'invocato principio di precauzione alla base dell'opposizione del Comune deve fondarsi sull'esistenza di un rischio specifico all'esito di una valutazione quanto più possibile completa, condotta alla luce dei dati disponibili che risultino maggiormente affidabili e che deve concludersi con un giudizio di stretta necessità della misura. Circostanze assenti nel caso di specie. (FP)

Tar Umbria

Sentenza 31 maggio 2021, n. 416