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Energia
Giurisprudenza

Sentenza Corte Costituzionale 8 novembre 2017, n. 232

Territorio - Edilizia - Energia - Autorizzazione impianti a fonti rinnovabili - Lr Sicilia 10 agosto 2016, n. 16 - Realizzazione tramite semplice comunicazione senza previo esperimento della verifica di assoggettabilità a Via qualora prevista - Manufatti edilizi - Possibilità di ottenere titolo in sanatoria se interventi conformi a disciplina edilizia vigente al momento di presentazione della domanda - Domanda di sanatoria - Silenzio-assenso - Illegittimità costituzionale

È illegittimo estendere il regime di edilizia libera a tutti gli interventi inerenti la realizzazione di impianti Fer, come ha fatto la Regione Sicilia, perchè ciò li sottrae alla verifica di assoggettabilità a Via.
In particolare, per quel che riguarda l'impugnazione dell'articolo 3, comma 2, lettera f), i Giudici hanno dato ragione allo Stato e hanno dichiarata illeggitima la legge regionale "nella parte in cui consente di realizzare, senza alcun titolo abilitativo, tutti gli interventi inerenti agli impianti ad energia rinnovabile di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28".
Assoggettando a attività di edilizia libera tutti gli impianti FER, li si sottrae di fatto alla verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale prescritta dalla normativa statale in materia di tutela dell'ambiente.
Il legislatore regionale ha, dunque, oltrepassato il limite alla propria competenza in materia di urbanistica e ha invaso la sfera di competenza della tutela ambientale, esclusiva del legislatore statale.

La stessa sentenza ha esaminato l'impugnazione di altri tre articoli della medesima legge regionale (il 14, 16 e 11) riguardanti questioni legate alla realizzazione di interventi edilizi in zone ricadenti nei parchi e nei siti Natura 2000, il rilascio del titolo abilitativo per interventi edilizi in sanatoria e  di quelli da realizzarsi in località sismiche.

Corte Costituzionale

Sentenza 8 novembre, n. 232

(Gu 15 novembre 2017 n. 46)