Decisione Commissione Ue 2017/2076/Ue
Criteri ecologici per il marchio Ecolabel Ue per le coperture dure - Proroga della validità
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Commissione europea
Decisione 7 novembre 2017, n. 2017/2076/Ue
(Guue 14 novembre 2017 n. L 295)
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (Ce) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea1, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2 e l'articolo 8, paragrafo 3, lettera c),
consultato il comitato dell'Unione europea per il marchio ecologico,
considerando quanto segue:
(1) La validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea alle coperture dure, e i relativi requisiti di valutazione e verifica, di cui alla decisione 2009/607/Ce della Commissione2, scade il 30 novembre 2017. È stata effettuata una valutazione al fine di confermare la pertinenza e l'adeguatezza degli attuali criteri ecologici nonché dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, fissati dalla decisione 2009/607/Ce. È opportuno pertanto prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici e dei requisiti di valutazione e di verifica.
(2) La decisione 2009/607/Ce dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
(3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (Ce) n. 66/2010,
ha adottato la presente decisione:
Articolo 1
L'articolo 3 della decisione 2009/607/Ce è sostituito dal seguente:
"Articolo 3
I criteri per il gruppo di prodotti "coperture dure" e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 30 giugno 2021."
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2017