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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 17 novembre 2017, n. 52608

Aia - Violazione prescrizioni - Reato - Articolo 29-quattuordecies, Dlgs 152/2006 - Violazione prescrizioni autorizzazioni rifiuti - Articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006 - Reato formale di pericolo - Non punibilità per tenuità del fatto - Articolo 131-bis, C.p. - Adesione dell'imputato alla richiesta di applicazione del Pm del Tribunale - Valutazione del Giudice - Affermazione della responsabilità - Questioni successive - Preclusione

All'imputato che ha aderito alla richiesta di applicazione della speciale causa di non punibilità, ex articolo 131-bis C.p., è precluso sollevare questioni in merito all'affermazione della responsabilità.
È questo il principio di diritto affermato dalla Cassazione nella sentenza 52608/2017, che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro una sentenza con cui il Tribunale di Verona ha stabilito la non punibilità per tenuità del fatto (ex articolo 131-bis, C.p.) del legale rappresentante di un’impresa, accusato di violazione dell’Aia (ex articolo 29-quattuordecies, Dlgs 152/2006) a causa dell’omesso aggiornamento tempestivo del registro di carico dei rifiuti.
Secondo la Suprema Corte, che ribadisce la "atipicità" (in quanto foriera di effetti negativi per l'imputato, come la possibile rilevanza nei giudizi amministrativi e civili o l'iscrizione del provvedimento nel casellario) di tale causa di non punibilità, l'imputato che ha aderito alla richiesta di applicazione della stessa presentata dal Pm non può poi sollevare questioni sulla responsabilità penale che, comunque, deve essere valutata dal Giudice prima di applicare l'articolo 131-bis.
Il reato di inosservanza delle prescrizione autorizzative sui rifiuti (articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006), ricorda infine il Giudice, si configura a prescindere dall'idoneità lesiva della condotta.

Corte di Cassazione

Sentenza 17 novembre 2017, n. 52608