Ordinanza Tar Lombardia 28 novembre 2017, n. 556
Rifiuti - Attività di recupero rifiuti pericolosi - Comunicazione alla Provincia - Articolo 216, Dlgs 152/2006 - Esercizio di attività soggetta ad autorizzazione unica ambientale ex Dpr 59/2013 - Obbligo di allegare l'Aua alla comunicazione ex articolo 216, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Effetti della mancata allegazione - Cancellazione dal registro provinciale dei gestori dei rifiuti - Legittimità
Un'impresa che esercita attività di recupero rifiuti non pericolosi ed è soggetta ad autorizzazione unica ambientale, deve allegare l'Aua alla comunicazione inizio attività ex articolo 216 del Dlgs 152/2006.
Lo ha ricordato il Tar Lombardia nell'ordinanza 28 novembre 2017, n. 556 confermando la cancellazione dal registro provinciale gestori rifiuti di una impresa del cremonese che svolge attività di recupero rifiuti non pericolosi. Ai sensi dell'articolo 216 del Dlgs 152/2006 l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi può essere effettuato (se sono rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche indicate nell'articolo 214) decorsi 90 giorni dalla comunicazione alla Provincia.
Però, affermano i Giudici se è necessario il rilascio dell'Aua – laddove come nel caso di specie l'impresa ne era sprovvista – non basta fare la comunicazione ex articolo 216, Dlgs 152/2006, occorre allegare alla comunicazione relativa alle operazioni di recupero dei rifiuti l'autorizzazione unica ambientale. La mancata richiesta dell'Aua comporta quindi, decorso un congruo periodo di tolleranza la cancellazione dal registro provinciale gestori rifiuti.
Tar Lombardia
Ordinanza 28 novembre 2017, n. 556
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: