Sentenza Tar Campania 21 marzo 2022, n. 769
Rifiuti - Impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi - Autorizzazione - Provvedimento di autorizzazione unica ex articolo 208, Dlgs 152/2006 - Affiancamento dell'autorizzazione una ambientale (Aua) ex articolo 3, Dpr 59/2013 alla autorizzazione unica ex articolo 208, Dlgs 152/2006 - Necessità - Insussistenza
L'autorizzazione unica al trattamento rifiuti ex articolo 208, Dlgs 152/2006 non è logicamente affiancabile o sovrapponibile all'autorizzazione unica ambientale (Aua) ex Dpr 59/2013.
Lo ha ricordato il Tar Campania nella sentenza 21 marzo 2022, n. 769 in relazione alla autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi. Il provvedimento autorizzatorio rilasciato dalla Regione veniva impugnato dal proprietario di un edificio limitrofo alla struttura che sosteneva come il provvedimento di autorizzazione unica rilasciato non sarebbe assistito dalla necessaria autorizzazione unica ambientale (Aua), a cura della Provincia ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del Dpr 59/2013.
I Giudici però hanno ricordato come l'autorizzazione unica ex articolo 208 del Dlgs n. 152/2006 costituisce il provvedimento finale di un procedimento nel quale convergono tutti i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, relativi ai campi dell'ambiente, dell'urbanistica, dell'edilizia, delle attività produttive, i quali sono da essa sostituiti ad ogni effetto; pertanto essa non è logicamente affiancabile o sovrapponibile all'Aua ex articolo 3, Dpr 59/2013 pena, altrimenti, una ingiustificata duplicazione di attività amministrative. (FP)
Tar Campania
Sentenza 21 marzo 2022, n. 769
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