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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Veneto 13 dicembre 2017, n. 1140

Rifiuti - Autorizzazione impianto rifiuti - Articolo 208, Dlgs 152/2006 - Provvedimento autorizzatorio - Contenuti - Autorizzazione delle opere edilizia connesse all'impianto in variante dello strumento urbanistico - Annullamento dell'autorizzazione dell'impianto - Effetti - Carattere abusivo delle opere edilizie - Sussistenza - Ordine di demolizione - Legittimità

Le opere edilizie costruite in base a una autorizzazione di un impianto rifiuti ex articolo 208, Dlgs 152/2006 annullata sono da considerarsi abusive e vanno demolite.
Lo ha deciso il Tar Veneto nella sentenza 13 dicembre 2017, n.1140 che ha respinto le doglianze contro l'ordine di demolizione di opere afferenti l'esercizio di un impianto di trattamento di rifiuti speciali, che era stato autorizzato dalla Regione Veneto con provvedimento poi annullato dal Consiglio di Stato. Il Comune aveva ordinato la demolizione poiché le delibere che autorizzavano l'impianto costituivano anche titolo edilizio per realizzare le opere in variante alla pianificazione urbanistica. Annullato il titolo autorizzatorio dell'impianto, le opere edilizie risultavano eseguite senza autorizzazione e quindi andavano demolite.
L'impresa lamentava che il Comune aveva omesso di valutare la possibilità di emanare un nuovo provvedimento autorizzatorio sostitutivo e sanante visto che era pendente una nuova procedura autorizzatoria in capo alla Regione. Per il Tar il procedimento pendente non inficia la legittimità della procedura di demolizione. Il procedimento autorizzatorio ex articolo 208, Dlgs 152/2006 ha valenza anche di autorizzazione edilizia dei manufatti che dovranno essere costruiti dopo l'autorizzazione e non può "sanare" quelli già costruiti in seguito a una autorizzazione dell'impianto che poi è stata annullata.

Tar Veneto

Sentenza 13 dicembre 2017, n. 1140